mercoledì 30/07/2025 • 14:00
Le somme corrisposte come misure compensative ai dipendenti, per neutralizzare gli effetti della modifica del regime previdenziale tra il 2020 e il 2024, sono soggette a tassazione separata. Tali importi rientrano tra le indennità equipollenti al TFR, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e corrisposte in occasione della cessazione (Risp. AE 30 luglio 2025 n. 198).
redazione Memento
A seguito della riforma introdotta dal 1° gennaio 2020, il personale delle autorità interessate ha visto la trasformazione del proprio regime previdenziale, con la possibilità di scegliere tra il nuovo sistema di Indennità Fine Rapporto (IFR) e il tradizionale TFR con fondo di previdenza complementare. Per i dipendenti in servizio alla data del 7 aprile 2020, che hanno subito una riduzione dell'IFR rispetto ai parametri precedenti, sono previste misure compensative per il periodo 2020-2024.
Tali misure sono destinate a neutralizzare il minor ammontare del trattamento previdenziale derivante dalla transizione normativa. La compensazione spettante ai lavoratori è calcolata considerando la differenza tra l'importo IFR tabellare al 100% e il TFR effettivamente maturato nel periodo di riferimento. Questa misura riguarda esclusivamente personale assunto prima dell'aprile 2020 e limitatamente agli anni 2020-2024, con l'obiettivo di garantire un trattamento equo durante la fase di passaggio tra i regimi previdenziali.
Tassazione delle misure compensative
L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 30 luglio 2025 n. 198, ha chiarito che le misure compensative sono assimilate, ai fini fiscali, alle indennità equipollenti al TFR e vanno quindi assoggettate a tassazione separata. Secondo l'art. 17 c. 1 lett. a) TUIR e l'art. 19 c. 2-bis TUIR, tali importi sono tassati con le regole previste per il TFR e le altre indennità corrisposte una tantum a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
La ratio sottesa a questa impostazione è assicurare coerenza fiscale tra le componenti del trattamento di fine rapporto e le compensazioni erogate per effetto della modifica normativa. La tassazione separata si applica esclusivamente alle somme riferite al periodo di servizio compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, secondo quanto stabilito dalle delibere adottate.
In sostanza, le autorità che corrispondono misure compensative ai propri dipendenti per il periodo 2020-2024 devono applicare la tassazione separata, garantendo così un trattamento fiscale uniforme e conforme alle disposizioni del TUIR. Questa soluzione valorizza la natura di indennità equipollente del beneficio, assicurando certezza normativa e fiscale per lavoratori e enti erogatori.
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