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mercoledì 30/07/2025 • 11:26

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Welfare aziendale e indennità soppresse: la conversione è reddito imponibile

Dal 2025 la conversione delle indennità obsolete in prestazioni di welfare aziendale non beneficia dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista dall’art. 51 TUIR. Tali somme, se derivanti da voci retributive soppresse e convertite su scelta del dipendente, sono soggette a tassazione ordinaria e non rientrano tra i benefit esenti (Risp. AE 30 luglio 2025 n. 195).

a cura di

redazione Memento

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Il caso
Una Società, in esecuzione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, ha stipulato, un accordo sindacale nel quale è prevista la soppressione, dal 1° gennaio 2025, delle indennità obsolete e la possibilità di conferire a welfare aziendale gli importi corrispondenti da parte dei lavoratori interessati.
Le somme e i servizi sono destinati ad un gruppo omogeneo e predefinito di dipendenti, escludendosi l'assegnazione solo per specifici lavoratori, potendo accedere all'attribuzione l'intera categoria dei lavoratori che percepivano le indennità soppresse e che detti benefit non assumono una connotazione strettamente reddituale in quanto si tratta di utilità ulteriori accordate a seguito della soppressione di precedenti indennità aventi, quelle sì, finalità retributive ma che per la loro obsolescenza sono state con accordo sindacale eliminate dalla ordinaria retribuzione.
La società fa presente, inoltre, che il conferimento delle indennità soppresse agli istituti di welfare corrisponde anche ad una strategia di fidelizzazione dei dipendenti, al fine di aumentare la loro soddisfazione e motivazione.

Il quesito posto alle Entrate
La società chiede di sapere se la quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse convertite dai dipendenti interessati in prestazioni di welfare, possa fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

La soluzione dell'Agenzia delle Entrate
Le Entrate premettono innanzitutto che secondo il c.d. principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (Risp. AE 30 luglio 2025 n. 195).
Analizzando più nel dettaglio il caso di specie, si rammenta che è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali sui «premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione», nonché la possibilità di convertire detti premi di risultato in prestazioni di welfare.
Al riguardo, le Entrate confermano la detassazione nelle ipotesi in cui i beni e i servizi indicati nell'art. 51 c. 2 e 3 ultimo periodo TUIR siano fruiti in sostituzione dei premi di risultato e degli utili, altrimenti soggetti all'imposta sostitutiva e che, pertanto, tale disposizione resta limitata all'ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato;
  • la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit.

La disposizione agevolativa non trova, dunque, applicazione nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

L'applicazione dei principi al caso di specie
Nel caso di specie, l'Istante rappresenta di aver sottoscritto un accordo sindacale nel quale, in esecuzione di quanto previsto nel contratto collettivo nazionale di riferimento, è prevista la soppressione di alcune indennità ritenute obsolete e «la possibilità di conferire a welfare aziendale gli importi corrispondenti da parte dei lavoratori interessati».
Viene rilevato che l'erogazione delle indennità soppresse sotto forma di welfare aziendale non risulta in linea con la ratio dei commi 2 e 3 dell'art. 51 TUIR, dal momento che la stessa, più che consentire l'accesso, in favore della generalità dei dipendenti, a beni e servizi connotati da particolare rilevanza sociale, mira a sostituire voci imponibili della retribuzione ritenute obsolete.
In ragione di tali circostanze, si ritiene che la quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse, convertite, su scelta del dipendente interessato in prestazioni di welfare, non possa fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e che, pertanto, la stessa debba essere assoggettata a tassazione secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Fonte: Risp. AE 30 luglio 2025 n. 195

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