giovedì 31/07/2025 • 06:00
I criteri contenuti nel Manuale di Frascati ai fini della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio fiscale, non sono applicabili retroattivamente. Lo ha stabilito il TAR del Lazio con sentenza 29 luglio 2025 n. 15039.
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In tema di ricerca e sviluppo, il TAR del Lazio, con la sentenza del 29 luglio 2025 n. 15039, ha accolto il ricorso di una società che si era vista negare il riconoscimento della certificazione per il credito d'imposta, con riferimento ai periodi di imposta 2017, 2018 e 2019, a seguito di un diniego ministeriale motivato dall'asserita carenza di alcuni requisiti previsti dal Manuale di Frascati.
Oggetto della controversia era il provvedimento con cui il Ministero aveva ritenuto non ammissibili le attività di ricerca e sviluppo svolte dalla ricorrente ai fini del credito d'imposta, motivando il diniego sulla base della mancanza di tre dei cinque requisiti richiesti dal Manuale di Frascati e dalle linee guida del 2024 (novità, sistematicità e riproducibilità). In particolare, secondo il Ministero le certificazioni esibite dalla società non erano idonee a provare la natura “innovativa” delle attività svolte secondo i più restrittivi parametri introdotti solo successivamente nel nostro ordinamento.
La società ricorrente ha articolato la propria difesa su quattro motivi, tra cui la violazione del principio di irretroattività delle norme, anche contestando l'applicazione retroattiva dei criteri interpretativi più restrittivi previsti dal Manuale di Frascati e dalla normativa sopravvenuta, invece dei criteri previsti dall'art. 3 DL 145/2013 ...
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Giovanni Incerto
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