martedì 05/08/2025 • 06:00
Entro il 20 agosto 2025, con maggiorazione dello 0,4%, i soggetti ISA devono versare la prima rata dell'imposta sostitutiva per affrancare le riserve in sospensione d'imposta. L'affrancamento è perfezionato solo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi 2025.
L'art. 14 D.Lgs. 192/2024 consente ai soggetti economici (sia IRES che IRPEF) la possibilità di “liberare” le riserve in sospensione d'imposta mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 10%. Così operando:
Il DM 27 giugno 2025 ha definito le modalità applicative dell'affrancamento, chiarendo aspetti critici e delimitando l'ambito oggettivo e soggettivo dell'opzione.
Oggetto dell'affrancamento: tipologie di riserve e vincoli di bilancio
Il presupposto per accedere all'affrancamento è che la riserva:
Il requisito della doppia presenza nei bilanci successivi è essenziale: in tal senso, eventuali riserve utilizzate nel 2024 per copertura di perdite non possono essere affrancate, a meno che non siano state interamente ricostituite entro fine anno.
L'affrancamento può riguardare singole riserve, porzioni di esse, oppure l'intero ammontare complessivo. A titolo esemplificativo sono considerate affrancabili:
Non è richiesta una specifica natura civilistica della posta: ciò che rileva è la sussistenza di un vincolo fiscale, tale da rendere la distribuzione della riserva potenzialmente imponibile in capo alla società.
Viceversa, sono escluse dall'affrancamento:
È, inoltre, da escludere la possibilità di affrancare le riserve di utili presunti su cambi (o poste assimilabili) che non generano sospensione d'imposta ma solo vincoli statutari o prudenziali.
Modalità di perfezionamento: dichiarazione e pagamento
L'affrancamento si considera esercitato solo se:
È quindi la dichiarazione fiscale a perfezionare l'affrancamento, non il semplice versamento dell'imposta sostitutiva: in assenza dell'indicazione formale, l'imposta versata è inopponibile ai fini fiscali. In caso di errore, è ammessa la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni, ovvero, in presenza dei requisiti richiesti, la remissione in bonis (ex art. 2 DL 16/2012. A conferma si veda la Risp. AE 443/2022. In particolare, per avvalersi della remissione in bonis devono essere rispettate le condizioni della disciplina, ovvero la presenza dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme in tema di affrancamento e il versamento, nella misura minima, della sanzione di 250 euro senza ricorrere alla compensazione. Inoltre, è necessario esercitare l'opzione nella prima dichiarazione utile, ovvero quella del periodo d'imposta successivo).
Scadenze delle rate e modalità di versamento
L'imposta sostitutiva deve essere versata in quattro rate annuali di pari importo, senza interessi, secondo il seguente calendario per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare:
Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1867, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Ris. AE n. 35/2025. È ammessa la compensazione orizzontale con altri crediti fiscali.
Effetti dell'affrancamento
Con l'affrancamento, le riserve perdono il regime di sospensione d'imposta e diventano pienamente disponibili senza ulteriori obblighi impositivi in capo alla società. Tuttavia:
L'imposta sostitutiva è indeducibile sia ai fini IRES che IRAP. Inoltre, non è riconosciuto alcun credito d'imposta per eventuali imposte già pagate al momento della rivalutazione o riallineamento originario.
Per le società di persone e le imprese individuali in regime ordinario, l'affrancamento può determinare importanti benefici rilevanti in quanto:
L'affrancamento è ammesso anche nei casi di trasformazione societaria, con distinzione tra:
In conclusione, l'affrancamento può essere conveniente in diverse situazioni ovvero:
Viceversa, l'affrancamento è da evitare:
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Lelio Cacciapaglia
- Dirigente del Ministero dell'Economia e delle FinanzeGiuseppe Mercurio
- Dottore Commercialista e revisore contabileRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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