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martedì 05/08/2025 • 06:00

Fisco ENTRO IL 20 AGOSTO 2025

Affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta: versamento con lo 0,40%

Entro il 20 agosto 2025, con maggiorazione dello 0,4%, i soggetti ISA devono versare la prima rata dell'imposta sostitutiva per affrancare le riserve in sospensione d'imposta. L'affrancamento è perfezionato solo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi 2025.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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L'art. 14 D.Lgs. 192/2024 consente ai soggetti economici (sia IRES che IRPEF) la possibilità di “liberare” le riserve in sospensione d'imposta mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 10%. Così operando:

  • da un lato, viene incentivato l'allineamento tra valori civilistici e fiscali;
  • dall'altro, di conseguenza, queste riserve possono essere utilizzate senza implicazioni fiscali in sede di distribuzione o impiego.

Il DM 27 giugno 2025 ha definito le modalità applicative dell'affrancamento, chiarendo aspetti critici e delimitando l'ambito oggettivo e soggettivo dell'opzione.

Oggetto dell'affrancamento: tipologie di riserve e vincoli di bilancio

Il presupposto per accedere all'affrancamento è che la riserva:

  • esista nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023;
  • risulti ancora esistente, almeno in parte, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2024.

Il requisito della doppia presenza nei bilanci successivi è essenziale: in tal senso, eventuali riserve utilizzate nel 2024 per copertura di perdite non possono essere affrancate, a meno che non siano state interamente ricostituite entro fine anno.

L'affrancamento può riguardare singole riserve, porzioni di esse, oppure l'intero ammontare complessivo. A titolo esemplificativo sono considerate affrancabili:

  • le riserve da rivalutazioni fiscali (ex art. 15 DL 185/2008, art. 110 DL 104/2020);
  • i saldi attivi di rivalutazione monetaria (L. 74/52, L. 576/75, L. 72/83);
  • le riserve da rivalutazioni “storiche” (L. 408/90, L. 413/91, L. 342/2000, L. 350/2003);
  • le riserve formate in attuazione di normative emergenziali, come quella COVID (es. art. 6-bis DL 23/2020 per alberghi e terme);
  • le riserve generate da fusioni, scissioni o conferimenti in regime di neutralità fiscale;
  • le riserve trasformate in capitale sociale, dato che la distribuzione in caso di successiva riduzione determina tassazione (art. 13 c. 3 L. 342/2000).

Non è richiesta una specifica natura civilistica della posta: ciò che rileva è la sussistenza di un vincolo fiscale, tale da rendere la distribuzione della riserva potenzialmente imponibile in capo alla società.

Viceversa, sono escluse dall'affrancamento:

  • le riserve contabili prive di riconoscimento fiscale (ovvero prive di imposta sostitutiva);
  • le riserve formate in contabilità semplificata, anche se il contribuente è passato successivamente al regime ordinario;
  • le riserve già affrancate in precedenti regimi;
  • le riserve esclusivamente civilistiche, non soggette a rinvio d'imposta (es. riserve per ammortamenti sospesi);
  • le riserve deliberate in distribuzione prima del 1° gennaio 2025;
  • le riserve non presenti in entrambi i bilanci di riferimento;
  • le riserve indivisibili delle cooperative, salvo frazioni formalmente riclassificate come saldi attivi affrancabili.

È, inoltre, da escludere la possibilità di affrancare le riserve di utili presunti su cambi (o poste assimilabili) che non generano sospensione d'imposta ma solo vincoli statutari o prudenziali.

Modalità di perfezionamento: dichiarazione e pagamento

L'affrancamento si considera esercitato solo se:

  • viene versata l'imposta sostitutiva dovuta (10% della quota affrancata), anche solo la prima rata, nei termini previsti (in particolare l'imposta sostitutiva deve essere commisurata all'importo della riserva risultante dalla contabilità. Si veda Circ. AE n. 6/2022 e non sull'importo della riserva maggiorato dell'imposta sostitutiva versata per il riconoscimento dei maggiori valori);
  • l'opzione è correttamente indicata nella dichiarazione dei redditi 2025 (quadro RQ, Sezione VII-B).

È quindi la dichiarazione fiscale a perfezionare l'affrancamento, non il semplice versamento dell'imposta sostitutiva: in assenza dell'indicazione formale, l'imposta versata è inopponibile ai fini fiscali. In caso di errore, è ammessa la presentazione di una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni, ovvero, in presenza dei requisiti richiesti, la remissione in bonis (ex art. 2 DL 16/2012. A conferma si veda la Risp. AE 443/2022. In particolare, per avvalersi della remissione in bonis devono essere rispettate le condizioni della disciplina, ovvero la presenza dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme in tema di affrancamento e il versamento, nella misura minima, della sanzione di 250 euro senza ricorrere alla compensazione. Inoltre, è necessario esercitare l'opzione nella prima dichiarazione utile, ovvero quella del periodo d'imposta successivo).

Scadenze delle rate e modalità di versamento

L'imposta sostitutiva deve essere versata in quattro rate annuali di pari importo, senza interessi, secondo il seguente calendario per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare:

  • 1ª rata: entro lo scorso 21 luglio 2025, ovvero entro il 20 agosto 2025 con maggiorazione 0,40% a titolo di interesse corrispettivo per i soggetti ISA (ex art. 13 DL 84/2025);
  • 2ª rata: entro il 30 giugno 2026;
  • 3ª rata: entro il 30 giugno 2027;
  • 4ª rata: entro il 30 giugno 2028.

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 1867, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Ris. AE n. 35/2025. È ammessa la compensazione orizzontale con altri crediti fiscali.

Effetti dell'affrancamento

Con l'affrancamento, le riserve perdono il regime di sospensione d'imposta e diventano pienamente disponibili senza ulteriori obblighi impositivi in capo alla società. Tuttavia:

  • rimangono eventualmente i vincoli civilistici (es. indisponibilità statutaria);
  • le riserve si considerano riserve di utili, soggette alla presunzione di distribuzione (ex art. 47 c. 1 TUIR).

L'imposta sostitutiva è indeducibile sia ai fini IRES che IRAP. Inoltre, non è riconosciuto alcun credito d'imposta per eventuali imposte già pagate al momento della rivalutazione o riallineamento originario.

Per le società di persone e le imprese individuali in regime ordinario, l'affrancamento può determinare importanti benefici rilevanti in quanto:

  • l'imposta sostitutiva viene versata dalla società;
  • la riserva affrancata si considera imputata ai soci per trasparenza, incrementando il costo fiscale delle partecipazioni;
  • la successiva distribuzione non genera alcuna tassazione aggiuntiva.

L'affrancamento è ammesso anche nei casi di trasformazione societaria, con distinzione tra:

  • le trasformazioni regressive (da IRES a IRPEF): in cui l'affrancamento neutralizza l'imposizione in capo ai soci;
  • le trasformazioni progressive (da IRPEF a IRES): in cui l'imposta sostitutiva assorbe l'onere impositivo in capo alla società, ma non esime i soci dalla tassazione in caso di distribuzione.

In conclusione, l'affrancamento può essere conveniente in diverse situazioni ovvero:

  • quando c'è l'intenzione di distribuire le riserve ai soci nel breve periodo (per esempio: società partecipate da holding, società in liquidazione, passaggi generazionali, ingresso di nuovi soci);
  • per le società che intendono utilizzare le riserve per l'assegnazione agevolata di beni ai soci;
  • per i soggetti in contabilità ordinaria che prevedono di transitare al regime di contabilità semplificata nel periodo d'imposta successivo al 2024, poiché senza affrancamento le riserve sarebbero tassate ordinariamente nel primo esercizio del regime semplificato;
  • per le società in liquidazione o in procinto di cessare l'attività, in quanto la distribuzione del residuo di liquidazione ai soci comporterebbe tassazione che può essere evitata con l'affrancamento.

Viceversa, l'affrancamento è da evitare:

  • se le riserve sono destinate a coprire perdite di esercizio, specialmente con ratifica dell'assemblea   per cancellazione definitiva (viceversa, se la copertura non è definitiva, i vincoli permangono sugli utili futuri, rendendo l'affrancamento potenzialmente utile per “liberare” gli utili futuri);
  • in caso di operazioni straordinarie (fusioni o scissioni) che comportano l'annullamento definitivo della riserva e per le quali non emerga un avanzo da fusione capiente (per riserve a sospensione ‘moderata'). Tuttavia, se si tratta di riserve in sospensione ‘radicali' che sarebbero tassabili con la cancellazione per fusione e mancano riserve libere per la ricostituzione, un affrancamento preventivo potrebbe essere conveniente;
  • per le società con prospettive di capitalizzazione in cui la ritenzione degli utili è preferita alla distribuzione.

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