martedì 29/07/2025 • 06:00
Approfondiamo alcuni dei punti salienti dell'accordo di rinnovo 2025-2028 del CCNL Chimico Farmaceutico, contraddistinto dall'importanza conferita al dovere di sicurezza ex art. 2087 c.c. e dall'importante spazio lasciato alla contrattazione aziendale per l'implementazione dei relativi interventi.
L'accordo di rinnovo del CCNL Chimico Farmaceutico del 15 aprile 2025 muove lungo due linee direttrici, rispettivamente, di “materia” e di “metodo”.
In relazione alla “materia”, viene in rilievo (toccando trasversalmente i principali ambiti dell'accordo di rinnovo) il dovere di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c.
In relazione al “metodo”, l'Accordo di Rinnovo conferisce spazio centrale alla contrattazione aziendale, strumento privilegiato per la concreta attuazione delle nuove aree di intervento tracciate a livello nazionale nella più ampia “materia” del dovere di sicurezza.
Materia
«L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».
Rubricato Tutela delle condizioni di lavoro, l'art. 2087 c.c. (appena ritrascritto) aggiorna e riaggiorna nel tempo, tramite la “struttura aperta” che lo caratterizza, diritti e obblighi a salvaguardia della sicurezza in azienda.
Rispondono all'art. 2087 c.c. tutti gli attori della sicurezza: non solo il datore di lavoro (il “debitore” di sicurezza), ma anche lavoratrici e lavoratori, i quali (oltre a porsi “creditori” di sicurezza), partecipano alla compiuta realizzazione di un'azienda sicura per la salute psicofisica di tutte le persone presenti al lavoro.
Coerentemente, non va trascurato che già da tempo l'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 (nel richiamare gli “obblighi dei lavoratori”, in attuazione dell'art. 2087 c.c.) impone al dipendente di «prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro».
“Prendersi cura” di sé e degli altri implica, per ciascun lavoratore, «contribuire, insieme al datore di lavoro…all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro» (art. 20 comma 2 lett. a D.Lgs. 81/2008), con lo specifico compito di «segnalare immediatamente …qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza … per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» (art. 20 comma 2 lett. e D.Lgs. 81/2008).
Per la salvaguardia di salute e sicurezza sul lavoro, dunque, la legge (art. 2087 c.c., prima; e il D.Lgs. 81/2008, poi) presceglie un modello ispirato all'“organizzazione” e alla “partecipazione”.
Gli inediti ambiti di protezione intercettati dall'accordo di rinnovo, pur eterogenei, sono uniti dal comune filo del dovere di sicurezza previsto dall'art. 2087 c.c., al quale le aziende devono adempiere ed i lavoratori devono contribuire per il benessere proprio e altrui.
I riferimenti sono espliciti, quanto meno, nei seguenti passaggi dell'accordo di rinnovo:
Metodo
Le materie indicate dall'accordo di rinnovo sono destinate a vivere attraverso la contrattazione di secondo livello.
Nell'ottica di salvaguardare il dovere di sicurezza, l'art. 46 dell'accordo di rinnovo espressamente assegna alle “relazioni industriali a livello aziendale”, tra l'altro, il compito di:
Sta quindi alle aziende ed alle rappresentanze di lavoratori l'impegno di incontrarsi periodicamente per costruire un dialogo responsabile, capace di “mettere a terra” i principi dettati dall'accordo di rinnovo e dare ossigeno a quel modello di “attuazione partecipata” del dovere di sicurezza previsto dall'art. 2087 cod. civ. e già da tempo “procedimentalizzato” nel D.Lgs. 81/2008.
Significativamente (sia con riferimento alla “materia” incentrata sulla sicurezza, sia con riferimento al “metodo” basato sulla contrattazione aziendale), l'accordo di rinnovo assegna un ruolo centrale al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, Salute e Ambiente (“RLSSA”).
La figura dell'RLSSA, unitamente alle altre figure del modello di organizzazione necessario ad adempiere al dovere di sicurezza, non si fermano a “mere etichette” formali, ma, al contrario, sono valorizzati dinamicamente dall'Accordo di Rinnovo in quanto “figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale”.
Laddove tale coinvolgimento, «in particolare nei confronti dei lavoratori neoassunti» deve trovare specifiche forme di attuazione «con le modalità definite a livello aziendale» (capitolo XIV)
Forse questo è il passaggio dell'accordo di rinnovo dove “sicurezza” e “contrattazione aziendale” trovano il punto di più evidente circolarità.
Spunti applicativi
Le linee direttrici dell'accordo di rinnovo - considerata la trasversalità della materia di intervento (la sicurezza) e la adattabilità del metodo applicativo (la contrattazione aziendale) - possono essere di ispirazione in tutti i settori, non solo quello chimico-farmaceutico.
Una solida contrattazione aziendale, ritagliata sulla base degli specifiche peculiarità dell'impresa e della propria forza lavoro, potrebbe prevedere, ad esempio:
Si tratta solo di alcuni dei punti maggiormente salienti delle nuove sfide del lavoro, che vedono nella sicurezza del lavoratore (fisica, psichica ed economica) il proprio baricentro e nella contrattazione aziendale il proprio strumento di attuazione.
Fonte: Accordo di rinnovo CCNL Chimico Farmaceutico del 15 aprile 2025
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