giovedì 24/07/2025 • 06:00
La Corte Costituzionale, con la sentenza 116/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 12 c. 3 D. Lgs. 220/2002 che prevede lo scioglimento per atto dell’autorità degli enti cooperativi che si sottraggono alla vigilanza. La norma censurata viola il principio di proporzionalità delle sanzioni.
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La vigilanza sugli enti cooperativi di cui al D.Lgs. 220/2002, è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici ed alla legittimazione degli stessi a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura (Corte costituzionale sentenza 116/2025).
La competenza ad esercitare la vigilanza spetta al MIMIT che, sulla base delle risultanze emerse in sede controllo e valutate le circostanze del caso, può adottare nei confronti degli enti i seguenti provvedimenti:
Tuttavia, l'art. 12 c. 3 D.Lgs. 220/2002 prevede, altresì, che qualora gli enti cooperativi si sottraggano all'attività di vigilanza o non rispettino le <...
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Carmelina Bonetti
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