martedì 22/07/2025 • 12:37
La Corte Costituzionale, con la sentenza 21 luglio 2025 n. 116, si è pronunciata sull'illegittimità costituzionale dello scioglimento automatico delle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza.
redazione Memento
Con la sentenza n. 116 del 21 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 c. 3 secondo periodo D.Lgs. 220/2002 nella parte in cui prevedeva lo scioglimento automatico per atto dell'autorità delle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza, con devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici. Secondo la Corte, tale automatismo viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni, sanciti dagli artt. 3 e 45 della Costituzione, e non tiene conto della gravità effettiva della condotta.
Il caso concreto riguarda il provvedimento di scioglimento e nomina del commissario liquidatore di una cooperativa, adottato dal Ministero delle imprese e del made in Italy nel 2023 per mancata collaborazione alla vigilanza, a prescindere dalla verifica sull'effettivo conseguimento di finalità mutualistiche. La società non aveva risposto alle richieste del revisore e alla successiva diffida, entrambe inviate tramite PEC. Il Consiglio di Stato, investito dell'appello, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, evidenziando come la norma impugnata equiparasse ingiustamente la mera sottrazione ai controlli (anche solo omissiva o colposa) alla ben più grave ipotesi di mancanza dei requisiti mutualistici.
La Corte ha riconosciuto che l'attività di vigilanza è essenziale per garantire il carattere mutualistico delle cooperative, ma ha ritenuto irragionevole l'automatismo sanzionatorio: la semplice mancata risposta alla PEC del revisore, anche per mera negligenza, può comportare la dissoluzione della società e la perdita dei diritti di tutti i soci, anche se la cooperativa risulterebbe in regola qualora fosse sottoposta a controllo. In passato, il legislatore aveva previsto sanzioni meno gravi, quali la gestione commissariale o sanzioni pecuniarie. La Corte ha quindi previsto la nomina di un commissario ai sensi dell'art. 2545 sexiesdecies c.c. che si sostituisce agli amministratori per consentire la vigilanza, riservando lo scioglimento ai soli casi in cui venga effettivamente accertata la perdita dei requisiti mutualistici.
La decisione tutela i principi di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni, valorizzando la funzione sociale delle cooperative e la necessità di adeguati controlli, ma senza pregiudicare indebitamente le società e i loro soci per mere irregolarità formali.
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Carmelina Bonetti
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