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giovedì 24/07/2025 • 06:00

Fisco CRISI D'IMPRESA

Sopravvenienze attive da riduzione dei debiti: estesa la non imposizione

Lo schema di D.Lgs., approvato dal CdM del 22 luglio 2025, modifica l'art. 88 TUIR, ampliando le tutele fiscali a favore delle imprese in difficoltà ed estendendo la non imposizione fiscale dei proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti anche alle procedure di liquidazione giudiziale, concordato minore e concordato semplificato.

di Luca Biancardino - Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPA

di Anthony Spataro - Esperto in Crisi d'impresa

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Nuovo scenario fiscale per le imprese in crisi: cosa cambia con la riforma dell'art. 88 TUIR

Con lo schema di D.Lgs., approvato dal CdM del 22 luglio 2025, il legislatore interviene ancora una volta in favore delle imprese che si trovano in situazioni di crisi o che hanno avviato procedure di risanamento, modificando l'art. 88 TUIR e apportando rilevanti novità in tema di imposizione fiscale sui proventi straordinari derivanti da riduzioni dei debiti. L'obiettivo è duplice:

  • alleggerire il carico fiscale sulle imprese che ricorrono a strumenti di regolazione della crisi;
  • incentivare il ricorso a tali procedure, favorendo così la sopravvivenza e il rilancio delle attività produttive.

Estensione della non imposizione: le procedure interessate

La principale novità introdotta riguarda l'estensione della non imposizione dei proventi straordinari (sopravvenienze attive) derivanti da riduzioni dei debiti, anche ai casi di:

  • liquidazione giudiziale (che sostituisce la tradizionale procedura di fallimento con il nuovo Codice della crisi);
  • concordato minore;
  • concordato semplificato.

Inoltre, la disposizione si applica anche a procedure estere equivalenti, purché previste in Stati o territori con adeguato scambio di informazioni. Le stesse agevolazioni si applicano anche alle riduzioni dei debiti effettuate attraverso la partecipazione alle perdite dell'associato in partecipazione.

Ambito applicativo: una platea di beneficiari più ampia

Il nuovo comma 4-ter dell'art. 88 TUIR ridefinisce la disciplina delle sopravvenienze attive in caso di riduzione dei debiti d'impresa, prevedendo che non si considerino sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti nelle seguenti procedure liquidatorie:

  • in sede di concordato fallimentare, ovvero concordato nella liquidazione giudiziale (anche noto come “concordato finale”), o liquidazione giudiziale;
  • in sede di concordato preventivo o minore liquidatori;
  • in sede di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
  • in caso di procedure estere equivalenti, purché con lo Stato estero esista un adeguato scambio di informazioni sul piano fiscale;
  • per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione.

Concordato in continuità aziendale e accordi di ristrutturazione

Nel caso di procedure in continuità, quali il concordato in continuità aziendale, anche di tipo minore, nonché in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato (sia ai sensi del nuovo Codice della crisi sia secondo la normativa previgente), oppure di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO), o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, senza considerare il limite dell'80% previsto dall'art. 84 TUIR, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), né gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati.

Questa previsione si applica anche per le perdite trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate, nonché per piani attestati e piani di ristrutturazione soggetti a omologazione.

Vantaggi per le imprese

Le modifiche apportate consentono alle imprese che accedono alle procedure di risanamento previste dal Codice della crisi di godere di un alleggerimento fiscale importante: i proventi straordinari derivanti dalla remissione dei debiti non sono più tassati come sopravvenienze attive, almeno fino a concorrenza delle perdite pregresse, degli oneri finanziari e delle deduzioni ACE non ancora utilizzate. In altre parole, l'impresa può compensare tali proventi con le proprie perdite fiscali, evitando così di dover versare imposte proprio in un momento di difficoltà.

Questo meccanismo rappresenta un importante incentivo al ricorso agli strumenti di risanamento, poiché diminuisce in modo rilevante il rischio di dover versare imposte su proventi meramente contabili, che non si traducono in effettiva liquidità per l'azienda.

Uno degli elementi chiave della riforma è la volontà di favorire la continuità aziendale: le nuove regole, infatti, consentono di evitare che il carico fiscale sui proventi straordinari derivanti dalla riduzione dei debiti aggravi ulteriormente la posizione delle imprese in fase di rilancio o di ristrutturazione. Nei casi di concordato in continuità aziendale, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di piani attestati, l'azienda può utilizzare integralmente le perdite pregresse (senza il limite dell'80%), così come le eccedenze ACE e gli oneri finanziari, per abbattere l'ammontare delle sopravvenienze attive.

Le disposizioni del nuovo comma 4-ter si applicano anche alle operazioni di cui al comma 4-bis dell'art. 88 TUIR, ampliando ulteriormente la portata delle agevolazioni fiscali. La norma specifica, inoltre, che sono rilevanti ai fini della compensazione anche le perdite trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate.

Per le imprese che intendano accedere ai benefici, sarà fondamentale una corretta ricostruzione delle perdite fiscali pregresse, delle deduzioni ACE e degli oneri finanziari, così da poter sfruttare appieno le opportunità offerte dalla riforma.

Osservazioni

L'intervento sul TUIR si inserisce nel contesto delle recenti riforme che hanno rivoluzionato il diritto della crisi e dell'insolvenza, con l'introduzione di strumenti più flessibili e rapidi per la regolazione delle situazioni di difficoltà delle imprese. Estendendo il regime di favore anche alle procedure di liquidazione giudiziale, concordato minore e semplificato, il legislatore dimostra una chiara volontà di promuovere la resilienza del tessuto produttivo nazionale, puntando su strumenti di gestione proattiva delle crisi.

Le nuove regole rafforzano il ruolo delle procedure di regolazione della crisi come strumenti non solo di “chiusura” delle attività, ma anche e soprattutto di rilancio e continuità, fornendo alle imprese un quadro fiscale più equo e funzionale ai loro reali bisogni.

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