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lunedì 21/07/2025 • 11:08

Lavoro DALLE SEZIONI UNITE

Pensione di reversibilità pre-Cirinnà: alla Consulta la spettanza per le coppie omosessuali

Le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza interlocutoria 15 luglio 2025 n. 19596, rimettono alla Corte Costituzionale la questione del riconoscimento della pensione di reversibilità anche a favore del coniuge di coppia omosessuale superstite, legato da un vincolo formalizzato all’estero, in caso di decesso avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge Cirinnà.

a cura di

redazione Memento

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Rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 RDL 636/1939, nella parte in cui, limitando il diritto al coniuge, non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite, in caso di decesso, verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge Cirinnà (L. 76/2016), dell'altro componente della coppia omosessuale, nonostante l'avvenuta formalizzazione del vincolo all'estero.

Sono questi i motivi che hanno portato le Sezioni Unite della Cassazione, con Ordinanza interlocutoria n. 19596 del 15 luglio 2025, a rimettere alla Corte Costituzionale la questione del riconoscimento della pensione di reversibilità anche al superstite della coppia omosessuale in caso di decesso, verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge sulle Unioni civili (legge Cirinnà), dell'altro componente della coppia omosessuale, nonostante l'avvenuta formalizzazione del vincolo all'estero.

Il caso di specie

La vicenda riguarda un caso complesso di riconoscimento di paternità e diritto alla pensione di reversibilità per un figlio nato negli Stati Uniti da una coppia omosessuale.

Nel gennaio 2010, una coppia omosessuale stabilmente convivente ha avuto un figlio negli Stati Uniti. La nascita è stata regolarmente registrata in Italia nel marzo dello stesso anno, ma la paternità è stata attribuita a un solo genitore.

Successivamente, nel novembre 2013, la coppia ha contratto matrimonio a New York. Questo matrimonio è stato trascritto in Italia come unione civile il 4 ottobre 2016. Tuttavia, il padre "putativo" (ossia il genitore a cui la paternità non era stata inizialmente attribuita in Italia) era già deceduto nell'ottobre 2015.

A maggio 2017, dopo il decesso, sono stati trascritti in Italia sia la sentenza statunitense che aveva accertato la paternità in capo al padre defunto, sia l'atto di nascita aggiornato che teneva conto di tale riconoscimento giudiziale.

Nel luglio 2017, il genitore superstite ha presentato domanda all'INPS per ottenere la pensione di reversibilità del padre defunto a favore del figlio. L'INPS non ha fornito alcuna risposta alla richiesta.

A seguito del ricorso presentato dal genitore superstite, il Tribunale ha respinto la domanda, negando il carattere discriminatorio del diniego dell'INPS. Tuttavia, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso e sottolineando la necessità di un'interpretazione della normativa nazionale "costituzionalmente e convenzionalmente orientata". Questo significa che la legge italiana deve essere interpretata in conformità con i principi della Costituzione italiana e con le convenzioni internazionali sui diritti umani, che tutelano i diritti dei minori e la non discriminazione.

Un primo esame della giurisprudenza

Proposto ricorso da parte dell'Inps, la IV Sezione Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 22992 del 21 agosto 2024, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, in ragione della complessità e della rilevanza delle questioni.

Il rinvio alla Corte Costituzionale e i profili di illegittimità

La questione devoluta alle Sezioni Unite va decisa sulla base della disciplina dettata dall'art. 13 del RDL 636/1939, nel testo applicabile alla data di decesso dell'assicurato (8 ottobre 2015), che non consentiva di estendere il diritto riservato al coniuge al partner superstite della coppia omoaffettiva che, pur avendo contratto matrimonio all'estero, si trovava all'epoca nella giuridica impossibilità di ottenere nell'ordinamento italiano il riconoscimento degli effetti del vincolo formalmente instaurato, nel rispetto delle regole di altro ordinamento.

Infatti, è solo con laL. 76/2016(legge Cirinnà), che il legislatore ha consentito il riconoscimento della pensione di reversibilità anche a favore del superstite dell'unione civile. 

Per le S.U., potrebbe profilarsi un contrasto con gli articoli 2, 36 e 38 Cost., in ragione dell'impegno assunto dalla Costituzione di tutelare all'interno delle formazioni sociali i diritti inviolabili della persona e di garantire l'attuazione della dimensione solidaristica che caratterizza lo Stato sociale.

Fonte: Cass. SSUU ord. 15 luglio 2025 n. 19596

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