Con l'atto di indirizzo del 1° luglio 2025, il MEF ha fatto il punto sulle recenti modifiche normative che hanno ridefinito i concetti di credito d'imposta “inesistente” e “non spettante”, allineandoli sia sul piano penale che su quello amministrativo. Capire come qualificare un caso di indebita compensazione superiore ai 50.000 euro è tutt'altro che una questione tecnica: da questa scelta dipendono infatti conseguenze sanzionatorie molto diverse. Se il credito è considerato “inesistente”, le pene sono decisamente più severe, con la reclusione che va da un anno e sei mesi fino a sei anni. Se invece si tratta di un credito “non spettante”, la sanzione penale si riduce sensibilmente (da sei mesi a due anni) e, soprattutto, può essere esclusa del tutto in presenza di condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito, anche per la natura tecnica delle valutazioni. In questo contesto, la questione connessa ai crediti d'imposta agevolativi (in particolare il regime del credito R&S di cui all'art. 3 DL 145/2013) continua a essere dibattuta. Dopo l'introduzione della norma, l'Agenzia delle Entrate e il MiSE (oggi MiMIT) hanno offerto interpretazioni spesso innovative e non sempre coerenti con il testo originario. Molte di queste si sono basate su principi e documenti esterni alla disciplina istitutiva, come il Manuale di Frascati (per la R&S), non esplicitamente richiamato dalla fonte primaria. Qui il MEF ha fatto luce su una delle fattispecie più controverse in materia di crediti d'imposta agevolativi: quella dei crediti “non spettanti” che, pur rispettando i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa, risultano fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per mancanza di ulteriori elementi o qualità tecniche. Siamo nel caso in cui, ferma l'apparente correttezza formale della richiesta, il credito si fonda su elementi tecnici non chiaramente esplicitati nella norma, ma spesso desunti da fonti esterne non espressamente richiamate, come manuali tecnici o linee guida (come, appunto, il Manuale di Frascati, spesso utilizzato come bussola interpretativa per i crediti R&S in verifica). Nonostante i chiarimenti, resta ancora poco definito invece il trattamento delle situazioni in cui, a seguito di verifiche fiscali o riesami interni da parte delle imprese, emergano criticità legate alla qualifica del soggetto investitore. Si tratta di casi che toccano direttamente il requisito soggettivo e che, come noto, hanno generato ampia prassi interpretativa, soprattutto in ambito R&S, ma anche – seppur in modo più sfumato – nel contesto dei crediti per investimenti in beni strumentali. Il dubbio centrale è se tali violazioni debbano essere ricondotte alla fattispecie dei crediti inesistenti o, piuttosto, a quella dei crediti non spettanti. Sul punto l'atto di indirizzo fornisce una chiave di lettura importante: “Sono ricondotti tra i crediti inesistenti quelli che difettano dei presupposti costitutivi del credito, come indicati dalle norme di riferimento, e che possono attenere tanto al soggetto che fruisce dell'agevolazione quanto all'oggetto dell'agevolazione stessa”. In altre parole, la carenza del requisito soggettivo – come nel caso di un soggetto che non possiede le caratteristiche richieste dalla norma istitutiva – rientra nella definizione di credito inesistente, con tutte le conseguenze sanzionatorie che ne derivano, sia sul piano penale che amministrativo. Al contrario, i crediti non spettanti si configurano quando i requisiti soggettivi e oggettivi sono formalmente rispettati, ma mancano ulteriori elementi o qualità tecniche non esplicitamente richiamate dalla normativa, come nel caso del riferimento al Manuale di Frascati per le attività R&S. Si pensi, ad esempio, a quelle imprese che, pur avendo sostenuto direttamente i costi per attività di ricerca e sviluppo, si sono viste negare la qualifica di “investitore” da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il riferimento è al Principio di diritto n. 17/2021, secondo cui: “Un soggetto istituzionalmente deputato ex lege allo svolgimento di attività soggette ad un sistema regolatorio pubblico, il quale prevede un meccanismo di finanziamento delle attività totalmente derivante dall'addebito di una ‘tariffa' a carico di soggetti privati (consumatori), non può essere considerato un ‘investitore' agli effetti del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo”. Molte imprese, pur non ricadendo in pieno nel caso trattato nel Principio di diritto, e nella convinzione di soddisfare la definizione di “investitore” così come delineata nella Circolare 5/E del 16 marzo 2016, si sono poste domande sull'eventualità che, possibili tecnicismi giuridici o regolamentari connessi al proprio business, potessero minare retroattivamente la spettanza del beneficio fiscale, trasformando un credito formalmente corretto in un credito inesistente, con tutte le conseguenze sanzionatorie del caso. Sul punto si può fare riferimento a quanto chiarito dal MEF in merito al confine tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, da cui puo' desumersi la “non spettanza” nei casi in cui, fermo il rispetto formale dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina agevolativa, il beneficio fiscale viene meno non per l'assenza dei presupposti fondamentali, ma per la mancanza di caratteristiche tecniche o operative che la normativa – o più spesso la prassi – considera determinanti. Il chiarimento arriva proprio dal passaggio in cui il MEF precisa quali siano le fonti rilevanti per qualificare un credito come “inesistente”: “Quanto alla fonte normativa di riferimento, è tale non solo la norma primaria istitutiva delle singole fattispecie di crediti d'imposta ma anche tutte le disposizioni recate da fonti secondarie (decreti ministeriali o regolamenti) espressamente richiamate dalla norma istitutiva del credito. […] Non rilevano invece, ai fini della contestazione dell'inesistenza del credito, eventuali ulteriori fonti di dettaglio, come ad esempio manuali tecnici, che non siano oggetto di esplicito richiamo nella norma istitutiva o nelle fonti secondarie […]”. Questo passaggio è decisivo: se la carenza del credito deriva da elementi tecnici non espressamente previsti dalla normativa primaria o secondaria – come interpretazioni contenute nei documenti di prassi – non si può parlare di credito inesistente, ma al più di credito non spettante. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riferimento allo status di “investitore” nell'ambito dei crediti d'imposta per investimenti in beni materiali (4.0 o 5.0), la cui verifica spesso richiede un'analisi non tanto della tipologia giuridica del soggetto, quanto piuttosto di elementi fattuali legati alle modalità e alle caratteristiche degli investimenti effettuati, che possono riguardare anche singole tranche o specifiche tipologie di beni agevolati. In questo quadro, infatti, un principio di diritto dell'Agenzia delle Entrate — anche se innovativo e riferito a profili soggettivi — non può essere considerato né normativa primaria né secondaria, a meno che non sia espressamente richiamato dalla norma istitutiva del credito. Di conseguenza, non può fondare una contestazione di “inesistenza” del credito, ma al più può contribuire a configurare un caso di “non spettanza”, specie se il contribuente ha agito in buona fede e in presenza di elementi tecnici non chiaramente disciplinati dalla legge.
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il 1° luglio 2025, il MEF ha firmato un atto di indirizzo relativo alla distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, tema centrale per il contra..
Approfondisci con
Il 1° luglio il MEF ha emanato un atto di indirizzo per fare ordine nel marasma normativo e dottrinale sorto in relazione all'istituto della compensazione di crediti d'imposta inesistenti o non spettanti. Si tratta di un..
Francesco Villante
- Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenziosoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.