lunedì 21/07/2025 • 06:00
Alla luce dell'atto di indirizzo del MEF del 1° luglio 2025, resta ancora da chiarire quale sia l'impatto delle carenze riscontrate nel requisito dell'investitore ai fini dei bonus Transizione 4.0 e 5.0, soprattutto quando tali criticità emergano in relazione a fattispecie interpretative complesse o alla luce di principi di diritto affermatisi dopo l'emanazione della normativa di riferimento.
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Con l'atto di indirizzo del 1° luglio 2025, il MEF ha fatto il punto sulle recenti modifiche normative che hanno ridefinito i concetti di credito d'imposta “inesistente” e “non spettante”, allineandoli sia sul piano penale che su quello amministrativo.
Capire come qualificare un caso di indebita compensazione superiore ai 50.000 euro è tutt'altro che una questione tecnica: da questa scelta dipendono infatti conseguenze sanzionatorie molto diverse. Se il credito è considerato “inesistente”, le pene sono decisamente più severe, con la reclusione che va da un anno e sei mesi fino a sei anni. Se invece si tratta di un credito “non spettante”, la sanzione penale si riduce sensibilmente (da sei mesi a due anni) e, soprattutto, può essere esclusa del tutto in presenza di condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito, anche per la natura tecnica delle valutazioni.
In questo contesto, la questione connessa ai crediti d'imposta agevolativi (in particolare il regime del credito R&S di cui all'art. 3 DL 145/2013) continua a essere dibattuta. Dopo l'introduzione della norma, l'Agenzia delle Entrate e il MiSE (oggi MiMIT) hanno offerto interpretazioni spesso innovative e non sempre coerenti con il testo origi...
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Francesco Villante
- Avvocato tributarista, esperto in accertamento e contenziosoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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