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lunedì 21/07/2025 • 06:00

Contabilità REGISTRAZIONE DELIBERA DISTRIBUZIONE UTILI

Bilancio approvato a 180 giorni: deposito entro il 30 luglio 2025

Le società che hanno approvato il bilancio d'esercizio entro il maggior termine di 180 giorni, dovranno depositare lo stesso presso il Registro delle Imprese nei successivi 30 giorni, ossia entro il 30 luglio 2025. La medesima scadenza vale per la registrazione del verbale di distribuzione degli utili.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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L'assemblea per l'approvazione del bilancio, a norma dell'art. 2364 c.c., dev'essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto, tuttavia, può prevedere un maggior termine e, comunque, non superiore a 180 giorni, in due casi specifici:

  • quando vige l'obbligo di redazione del bilancio consolidato;
  • al verificarsi di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In tali casi, gli amministratori sono tenuti a segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Pertanto, i bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, in caso d'applicazione nel maggior termine concesso dal citato art. 2364, dovevano essere approvati entro il 30 giugno 2025. Il deposito presso il Registro delle Imprese, dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni.

Redazione del bilancio consolidato

La prima condizione che consente la proroga dell'approvazione del bilancio riguarda le società obbligate alla redazione del bilancio consolidato (D.Lgs. 127/91, OIC 17). Tale documento, espone la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico di un gruppo d'imprese, prevedendo il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente ed indirettamente dalla controllante, secondo il metodo del consolidamento integrale.

La predisposizione del bilancio consolidato, seguendo lo stesso iter del bilancio d'esercizio, dev'essere redatto:

  • dagli amministratori dell'impresa controllante ed è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa;
  • con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

Tuttavia, anche se l'iter d'approvazione è il medesimo rispetto al bilancio d'esercizio, l'impresa controllante è tenuta a reperire tutte le informazioni necessarie dalle imprese controllate. A tal fine, alle società tenute alla predisposizione del bilancio consolidato viene concessa la possibilità di effettuare l'approvazione nel maggior termine di 180 giorni.

Esigenze relative alla struttura o all'oggetto sociale

La seconda ipotesi prevista dall'art. 2364 c.c. che giustifica l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio riguarda il verificarsi di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Tali “particolari esigenze”, a titolo esemplificativo, possono essere:

  • società che, pur non obbligate al bilancio consolidato, devono valutare partecipazioni in altre società;
  • società con sistema dualistico che riserva l'approvazione all'assemblea in assenza di deliberazione del Consiglio di Sorveglianza;
  • ampliamento dell'organizzazione territoriale senza adeguato assetto amministrativo;
  • società che conferiscono la produzione a cooperative o consorzi;
  • dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione;
  • organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi;
  • partecipazione ad operazioni straordinarie;
  • variazione del sistema informatico;
  • creazione o esistenza di patrimoni destinati;
  • adozione degli IAS;
  • necessità d'approvazione degli stati d'avanzamento lavori da parte del committente;
  • dimissioni del responsabile amministrativo;
  • cause di forza maggiore, quali, decesso dell'amministratore unico, furto, incendio, calamità, malattia.

Termini e procedura di deposito

Il bilancio approvato, unitamente al verbale d'approvazione dell'assemblea, alle relazioni redatte dall'organo amministrativo e dagli organi di controllo, dev'essere depositato presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dall'approvazione, quindi, per i bilanci approvati entro il 30 giugno 2025, il termine ultimo per il deposito è il 30 luglio 2025.

L'istanza di deposito, dovrà essere predisposta secondo la tassonomia XBRL. A tal fine, occorre creare il file da depositare, predisponendo il bilancio in formato XBRL (eXtensible Business Reporting Language), uno standard informatico internazionale che consente di depositare il bilancio al Registro delle Imprese in formato elaborabile, rendendo i dati immediatamente fruibili e con la garanzia della loro ufficialità derivante dalla diretta responsabilità dell'impresa che li ha depositati. La tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL, anche per il i bilanci relativi al 2024, rimane la versione “2018-11-04”.

Qualora il bilancio in XBRL differisca in maniera sostanziale dal documento approvato dall'assemblea, ovvero la vigente tassonomia non sia ritenuta compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 c.c., i prospetti contabili (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario ove previsto) e/o la nota integrativa, devono essere allegati in formato PDF/A alla pratica di deposito, in aggiunta al file in formato XBRL.

Il doppio formato, tuttavia, non è necessario in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea ed il bilancio in formato XBRL.

La creazione dell'istanza XBRL potrà essere eseguita utilizzando uno dei software disponibili sul mercato, oppure gli strumenti gratuiti messi a disposizione dal sistema camerale sul sito Registroimprese.it.

Generata l'istanza XBRL, la stessa dovrà essere validata per accertarne la correttezza e garantire il buon esito della trasmissione al Registro delle Imprese. La validazione può essere eseguita tramite il servizio online TEBENI o, in alternativa, accedendo al sito Telemaco.

L'istanza XBRL, inoltre, dovrà essere firmata digitalmente con estensione “.xbrl.p7m” (modalità CAdES).

Infine, per il deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese territorialmente competente, è possibile utilizzare il servizio online delle Camere di Commercio “DIRE” che permette di compilare ed inviare sia pratiche di comunicazione unica che bilanci.

Per effettuare l'accesso a DIRE però, è necessario aver aderito al servizio Telemaco e ricaricare il conto prepagato.

Registrazione delibera distribuzione degli utili

Il 30 luglio 2025, è il termine ultimo anche per la registrazione della delibera per la distribuzione degli utili societari.

Qualora l'assemblea dei soci, in sede d'approvazione del bilancio, abbia deliberato la distribuzione degli utili, la relativa delibera dev'essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'approvazione (art. 13 DPR 131/86), con versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro, nonché dell'imposta di bollo pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

La registrazione è eseguita utilizzando il Modello RAP che potrà essere presentato direttamente online, tramite procedura web sul portale dell'Agenzia delle Entrate.

In tal caso, indicate tutte le informazioni richieste, il sistema calcola in automatico le imposte dovute e consente di versarle contestualmente tramite addebito su conto corrente.

È opportuno precisare, da ultimo, che alla richiesta di registrazione è necessario allegare (creando un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b), i seguenti documenti:

  • copia dell'atto da registrare;
  • copia di eventuali documenti allegati all'atto da registrare.

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