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mercoledì 16/07/2025 • 06:00

Contabilità IN CONSULTAZIONE FINO AL 31 LUGLIO

Ammortamento OIC 24: criteri di parametrazione ai ricavi

Il 6 giugno 2025, l'OIC ha pubblicato in consultazione alcune proposte di emendamenti ai principi contabili a seguito di richieste pervenute nel tempo. Tra i diversi principi OIC su cui l'Organismo è intervenuto, vi è l'emendamento all'OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali” in relazione al tema degli ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi.

di Michael Murgolo - Docente e Dottore Commercialista

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  • Tempo di lettura 8 min.
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L'OIC 24 propone di modificare le attuali disposizioni per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è possibile solo se si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e i ricavi rappresentano effettivamente una approssimazione dello sfruttamento dell'attività immateriale stessa (modificando, quindi, il relativo Par. 63).

Emendamenti all'OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”

A seguito della pubblicazione della bozza di OIC 34 “Ricavi”, diversi partecipanti alla consultazione hanno fatto presente che, in taluni casi di cessione di licenze, potrebbe venir meno la correlazione tra ricavi e costi relativi allo sfruttamento del bene immateriale. Ciò avviene, in particolare, quando i ricavi da cessione di licenze sono più rilevanti nei primi anni di vita utile del bene immateriale (e.g., i diritti di sfruttamento di un film), mentre i relativi ammortamenti sono rilevati in quote costanti. Ciò produrrebbe utili più elevati nei primi anni di vita utile del bene immateriale e perdite in quelli successivi, con l'esigenza di dover valutare se rilevare delle svalutazioni ai sensi dell'OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.

Su questo tema, il Par. 29 delle motivazioni alla base delle decisioni assunte dell'OIC 34 prevede che “l'OIC ha deciso di non modificare le disposizioni dell'OIC 34 in tema di licenze per non creare un'eccezione ad un principio di carattere generale sulla rilevazione dei ricavi, ossia che non si può differire nel tempo un ricavo quando la relativa prestazione è stata completata. Tuttavia, l'OIC ha aggiunto alla propria agenda dei lavori un progetto volto a valutare la possibilità che, solo al verificarsi di determinate condizioni, i ricavi possano rappresentare un criterio per stimare l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali”.

Il problema, dunque, si pone in relazione alla scelta del criterio di ammortamento da applicare alla licenza iscritta tra le immobilizzazioni immateriali. L'OIC 24 al Par. 63 prevede tre criteri di ammortamento applicabili: a quote costanti, decrescenti e il metodo per unità di prodotto. Lo stesso principio contabile nega la possibilità di applicare un criterio di ammortamento a quote crescenti e di correlare la quota di ammortamento ai ricavi prodotti.

Al riguardo, si osserva che il divieto di correlare l'ammortamento ai ricavi, così come il divieto di utilizzare metodi di ammortamento a quote crescenti, previsto dall'attuale Par. 63 dell'OIC 24, si basa sul rispetto del principio della prudenza. Il problema del mancato rispetto del postulato della prudenza, invece, non si pone con il metodo a quote decrescenti, che ammortizza la maggior parte del costo nel primo periodo della vita utile del bene e, quindi, è, per definizione, il metodo più prudente.

Pertanto, nel caso di ammortamento a quote decrescenti, e solo in questo caso, la determinazione dell'ammortamento sulla base dei ricavi non rappresenta una deroga al postulato della prudenza, ma solo un criterio per stimare l'effettivo utilizzo dell'immobilizzazione immateriale.

Di conseguenza, l'OIC ha proposto la modifica al Par. 63 dell'OIC 24 per chiarire che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento annua di quelle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è possibile solo se:

  • si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti; e
  • i ricavi rappresentano una approssimazione dello sfruttamento dell'attività immateriale stessa e ciò sia dimostrabile.

Modifiche al Par. 63 dell'OIC 24

Il Par. 63, qui commentato, se approvato nelle sue modifiche, prescriverà quanto segue (si badi che la novità risiede nel solo ultimo periodo del paragrafo che segue).

La sistematicità dell'ammortamento non presuppone necessariamente l'applicazione del metodo a quote costanti. Esso si fonda sull'ipotesi semplificatrice che l'utilità dell'immobilizzazione immateriale oggetto di ammortamento si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile. Il metodo di ammortamento a quote costanti è il più diffuso, è di facile applicazione e favorisce la comparabilità dei bilanci. L'ammortamento a quote costanti è ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile. Si applica il metodo a quote decrescenti quando l'immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile. È possibile ammortizzare l'immobilizzazione anche secondo il metodo per unità di prodotto quando questo metodo di ammortamento fornisce una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. Non è, invece, ammesso l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza. Non è altresì ammesso l'utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d'esercizio della società o di un suo ramo o divisione. Tuttavia, nel caso in cui la società applichi il metodo di ammortamento a quote decrescenti e sia dimostrabile che i ricavi rappresentano una approssimazione dello sfruttamento dell'attività immateriale, è ammesso commisurare le quote di ammortamento ai ricavi.

Osservazioni

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie. L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, in questa sede, si è commentata la proposta dell'OIC ad emendare il principio contabile n. 24 sulle immobilizzazioni immateriali, in materia di ammortamenti commisurati ai ricavi, che, se dovesse essere confermato, dovrebbe avere un'applicazione prospettica (v. Par. 99C) e gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento di cui al Par. 63 dovranno essere rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 (v. Par. 107C). Dovrebbe, inoltre, essere consentita l'applicazione prospettica ai sensi dell'OIC 29.

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