venerdì 18/07/2025 • 06:00
Il preposto ricopre un ruolo fondamentale di garanzia per la sicurezza sul lavoro e, come tale, deve essere individuato, formato e dotato di poteri necessari a esercitare tale compito: il 14 luglio 2025 l'INL ha fornito chiarimenti sulla nomina al ruolo di preposto a lavoratori apprendisti o assunti da meno di 12 mesi.
Il preposto svolge le funzioni di garanzia del rispetto delle disposizioni aziendali e di legge nei luoghi di lavoro in quanto ha il potere, la responsabilità ed il dovere di verificare che i lavoratori rispettino le norme in materia di salute e sicurezza, tra cui utilizzare gli adeguati dispositivi di protezione collettiva ed individuali messi loro a disposizione.
Il 14 luglio 2025 è intervenuta la direzione centrale dell'INL che, a seguito di un confronto specialistico con il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, ha fornito dei chiarimenti condivisi in ordine a quesiti posti in ambito ferroviario sulla possibilità di individuare il preposto tra lavoratori che abbiano una limitata anzianità di servizio ed anche tra lavoratori con i quali si sia stipulato un contratto di apprendistato.
Quadro normativo
L'INL indica che per l'individuazione del preposto si deve fare riferimento agli elementi contenuti all'interno della normativa in ordine alla definizione, agli obblighi attribuiti e alla formazione del preposto.
Ricopre, infatti, il ruolo di preposto colui che, in ragione delle proprie competenze professionali ed in base ai poteri gerarchici, di iniziativa e funzionali, sovraintende l'attività lavorativa di altri lavoratori garantendo la corretta esecuzione delle direttive ricevute, controllando che tali lavoratori eseguano correttamente le loro mansioni.
Con le modifiche introdotte nel dicembre 2021 (L. 215/2021) al Testo Unico in materia (D.Lgs. 81/2008), è stato specificato dal legislatore che il datore di lavoro o il dirigente individuino il preposto per svolgere queste attività di vigilanza. Anche in funzione di tale ruolo di garanzia, il nuovo Accordo della Conferenza Stato Regioni del 17 aprile 2025, ha previsto un aumento delle ore di prima formazione obbligatoria (da 8 a 12 ore) ed una riduzione dei tempi di aggiornamento (da quinquennali a biennali).
Con il medesimo intervento legislativo del 2021 sopra menzionato, le funzioni del preposto sono state implementate obbligandolo, in caso di inadempienze da parte di singoli lavoratori del rispetto delle norme aziendali o di legge, a modificarne il comportamento non conforme e a fornire loro le relative indicazioni sul corretto comportamento da adottare. Nel caso vi fosse la persistenza delle inosservanze, il preposto ha il dovere di interrompere l'attività da parte dei lavoratori non rispettosi delle prescrizioni, informando anche i diretti superiori. Altro compito importante riguarda la segnalazione tempestiva a datore di lavoro o al dirigente in caso di malfunzionamenti di mezzi, attrezzature o dpi o in caso di altre possibili situazioni di pericolo da lui percepite, interrompendo se necessario temporaneamente le attività.
Oltre a ciò, il preposto verifica che soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano a zone a rischio grave e specifico, impartisce le istruzioni in caso di pericolo grave ed immediato in ordine all'abbandono del posto di lavoro, informa il prima possibile i lavoratori circa l'eventuale esposizione a pericoli gravi ed immediati e le relative disposizioni in merito alle misure di protezione da adottare.
Capacità e condizioni del preposto
L'INL fa poi riferimento al tratto normativo che evince come il datore di lavoro e il dirigente, nell'affidare i compiti ai lavoratori, tengano conto delle loro capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza ed anche dell'obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi, compresi quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale con la quale viene resa la prestazione.
Il limite da tenere in particolare considerazione per l'attribuzione delle funzioni, continua l'INL, è pertanto quello riferito alle “capacità del soggetto individuato come preposto”, non esistendo una regola generale che escluda dall'essere incaricati del ruolo di preposti sia lavoratori che abbiano meno di 12 mesi di anzianità di servizio, sia lavoratori inquadrati come apprendisti (parere condiviso da parte dei giudici di Cassazione). Pertanto, l'idoneità qualificante si basa sulle “capacità di fatto e di diritto” ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi, come stabilito dalla normativa che statuisce gli obblighi del preposto. In merito al preposto che sia apprendista, non rileva l'INL impedimenti in merito allo svolgimento del ruolo, ma piuttosto sulla titolarità di fatto dei relativi poteri ed al possesso dell'adeguata esperienza.
Conclude l'INL che, per ogni singolo caso che si prospetti, gli organi di vigilanza verificheranno non solo formalmente, ma nel concreto se l'apprendista, già qualificato per la mansione ma che non abbia terminato il percorso professionalizzante triennale, sia titolare dei poteri necessari per impedire un evento lesivo, tenendo conto del contesto nel quale il soggetto sia chiamato ad operare.
Sul solco di quanto specificato nel nuovo Accordo della Conferenza Stato Regioni, gli Organi di Vigilanza effettueranno anche il controllo sulla formazione svolta da parte del preposto che non sia meramente adempimento burocratico e formale, ma che il discente abbia acquisito effettive competenze ed abilità correlate al ruolo ed alla specifica attività svolta, richiedendo ad esempio informazioni testimoniali allo stesso preposto, ai lavoratori e ai loro rappresentanti.
Fonte: Nota INL del 14 luglio 2025
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