venerdì 18/07/2025 • 06:00
I rimborsi chilometrici riconosciuti dagli studi associati ai propri membri per trasferte professionali sono integralmente deducibili, secondo l'art. 54 TUIR, senza la limitazione del 40% prevista dall'art. 164 TUIR. Tale principio si applica quando le spese sono documentate e riferite esclusivamente all'attività professionale (Cass. 18364/2025).
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Con l’ordinanza n. 18364/2025 la Corte di Cassazione, sezione tributaria, ha affermato il principio secondo cui i rimborsi chilometrici erogati dagli studi associati ai propri membri per l'uso di autovetture personali in occasione di trasferte inerenti l'attività professionale devono considerarsi integralmente deducibili ai sensi dell'art. 54 TUIR, non essendo soggetti alla limitazione percentuale prevista dall'art. 164 TUIR per i veicoli di proprietà o in uso promiscuo. La pronuncia conferma il superamento delle precedenti incertezze giurisprudenziali e stabilisce una chiara linea interpretativa per gli operatori.
Il caso esaminato
Il caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte prende le mosse da un accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un'associazione professionale, con recupero a tassazione delle spese di trasferta e trasporto sostenute dagli associati con autovettura personale, nell'ambito dell'esercizio dell'attività professionale. L'Amministrazione finanziaria aveva negato la deducibilità integrale di tali spese, ritenendo applicabile la limitazione forfettaria del 40% prevista dall'art. 164 TUIR, peraltro già ridotta in sede di accertamento rispetto ad una pretesa inizialmente più ampia. In primo grado, la Com...
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Federico Gavioli
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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