martedì 11/04/2023 • 15:21
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad interpello n. 290 dell’11 aprile 2023, si esprime circa il corretto inquadramento fiscale dei rimborsi chilometrici erogati da una società ad alcuni rider che decidono di utilizzare il proprio veicolo per le consegne.
redazione Memento
Con Risposta ad interpello n. 290 dell’11 aprile 2023, l’AE risponde ad una Società che si chiede quale sia il corretto regime fiscale e previdenziale dei rimborsi chilometrici erogati da quest’ultima in favore dei food rider che utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l'esecuzione delle consegne. Il caso in esame La Società istante, tramite un Accordo Integrativo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali prevede a favore del rider che, su richiesta aziendale, utilizza il proprio veicolo durante il turno per l'esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (carburante/energia, usura del veicolo, ivi compreso il mantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza, manutenzione del veicolo, assicurazione, ecc.), un’ indennità a titolo di rimborso chilometrico. Per determinare l'importo del rimborso chilometrico, la Società adotta criteri oggettivi, basandosi sulle Tabelle ACI e sulla rilevazione dei dati concernenti la tipologia di veicolo utilizzato. Il diritto a ricevere tale rimborso si realizza solo per l'effettuazione delle consegne e non per il tragitto che il rider deve seguire per raggiungere il punto di partenza, per farvi ritorno o per muoversi da e verso la propria abitazione. In particolare, il rider riceve per l'esecuzione delle consegne un'indennità di rimborso chilometrico (per ogni chilometro) pari a €: 0,36, se utilizza la propria auto; 0,15 se utilizza la propria moto o il proprio scooter; 0,06 se utilizza la propria bicicletta/e¬bike. Tali somme concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, pertanto, devono essere assoggettate alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali? Il parere delle Entrate In generale, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente Possono, tuttavia, essere esclusi da imposizione quei rimborsi che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro ma anticipate dal dipendente per esigenze operative. In sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo nell'ipotesi in cui tale criterio forfetario sia stato previsto dal legislatore. In caso contrario, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Nel caso di specie, la Società rappresenta di aver avviato un'attività di delivery food caratterizzata da un modello organizzativo che prevede l'utilizzo del contratto di lavoro subordinato per l'assunzione dei rider. Nella fattispecie assume rilievo la circostanza che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente sia ''necessario'' per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed a motivo di ciò, infatti, costituisce anche uno degli elementi valutati ai fini dell'assunzione. Infine, rileva anche la modalità di determinazione del rimborso chilometrico, calcolato mediante un'App che si basa sul tragitto più breve che il rider può percorrere. Tanto premesso le Entrate affermano che, nel caso di specie il rimborso chilometrico così determinato può considerarsi riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non è imponibile, ai fini IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente. Fonte: Risp. AE 11 aprile 2023 n. 290
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