martedì 15/07/2025 • 14:10
L'armatore persona fisica, che agisce al di fuori dell'attività d'impresa commerciale, non può assumere la qualifica di sostituto d'imposta e quindi non può effettuare la ritenuta d'acconto sugli emolumenti corrisposti al proprio equipaggio (Risp. a Consulenza giuridica AE 15 luglio 2025 n. 10).
redazione Memento
Con la Risp. a Consulenza giuridica AE 15 luglio 2025 n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha risolto un dubbio interpretativo in tema di sostituto d'imposta per gli armatori persone fisiche che non svolgono attività d'impresa commerciale.
La questione è sorta a seguito della richiesta di un armatore, che ha domandato se sia possibile, su propria opzione, effettuare la ritenuta d'acconto sugli emolumenti corrisposti ai dipendenti, pur non rientrando tra i soggetti obbligati dalla legge.
L'Istante ritiene che l'armatore persona fisica, anche se non agisce come imprenditore commerciale, possa effettuare la ritenuta d'acconto sugli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti, poiché la normativa non prevede un'esclusione specifica.
Nel dettaglio, secondo l'Istante, l'armatore persona fisica è comunque una figura altamente professionale e, su propria scelta, sarebbe in grado di gestire il ruolo di sostituto d'imposta.
La normativa di riferimento, ovvero l'art. 23 DPR 600/73, individua in maniera tassativa i soggetti tenuti ad operare come sostituti d'imposta. Rientrano tra questi gli enti, le società e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole, oppure arti e professioni. L'agenzia sottolinea che l'armatore persona fisica che non agisce come imprenditore commerciale non rientra in questa categoria.
Viene quindi stabilito che, in base alla disciplina fiscale vigente, l'armatore persona fisica che non esercita attività d'impresa commerciale non può, su propria opzione, assumere la qualifica di sostituto d'imposta. Di conseguenza, non potrà effettuare la ritenuta d'acconto sugli emolumenti corrisposti al personale di equipaggio.
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