Con la circolare n. 15/D del 29 maggio 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le modalità di presentazione della dichiarazione valutaria nell'ambito del traffico marittimo in assenza di operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante; tali istruzioni si applicano dal 3 giugno 2024.
Modalità di presentazione
Al fine di adempiere agli obblighi dichiarativi valutari di cui all'art. 3 Reg. UE 2018/1672 e all'art. 3 D.Lgs. 195/2008, in alternativa alla modalità di presentazione mediante consegna fisica della dichiarazione al momento del passaggio alla frontiera, i soggetti obbligati nell'ambito del traffico marittimo (comandanti/armatori di navi/imbarcazioni commerciali/passeggeri, delle unità da diporto, ovvero i soggetti da questi delegati, nonché ogni altro passeggero presente a bordo dei suddetti mezzi), possono presentare la dichiarazione valutaria a mezzo PEC - posta elettronica certificata - presso l'Ufficio delle Dogane competente per territorio prima dell'attraversamento della frontiera laddove il denaro contante trasportato, di importo pari o superiore a 10.000 euro, non venga materialmente sbarcato o imbarcato dal mezzo di trasporto.
Si precisa che tale modalità di assolvimento dell'obbligo dichiarativo, non consentendo un immediato riscontro in ordine all'esattezza degli elementi informativi indicati in dichiarazione, non prevede il rilascio di un visto di convalida.
Semplificazione degli adempimenti
Per tutti i mezzi destinati alla navigazione, in aggiunta alla possibilità di trasmissione a mezzo PEC della dichiarazione, si applicano semplificazioni di seguito riportate, contenute nella nota 1° giugno 2023 n. 289098 da intendersi assorbita dalla circolare in commento.
In presenza di sistemi di contabilizzazione che consentono il monitoraggio in tempo reale delle consistenze della/e cassa/e di bordo, alla dichiarazione valutaria deve essere allegato un prospetto riepilogativo di cassa (balance report, device content status, cash inspection form, cash verification, ecc) dal quale sia possibile verificare, in caso di controllo, la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione valutaria con i flussi contabili riportati nel sistema informativo del mezzo di trasporto.
La produzione del prospetto contabile non è necessaria per le imbarcazioni/natanti da diporto, ovvero laddove il denaro contante sia trasportato da persone fisiche presenti a bordo.
Il denaro contante oggetto della dichiarazione valutaria dovrà essere messo materialmente a disposizione della dogana unicamente se chiesto dall'autorità doganale per finalità di controllo.
L'eventuale conteggio del denaro contante disposto dalla dogana è svolto, salvo ove diversamente disposto, a bordo con l'ausilio, qualora necessario, della strumentazione tecnica che dovrà essere messa a disposizione dal Comandante/Armatore.
Operazioni di imbarco/sbarco di denaro contante
In presenza di operazioni di imbarco o sbarco di denaro contante di importo pari o superiore a euro 10.000, i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi dovranno obbligatoriamente recarsi fisicamente presso l'Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l'ultimo punto d'uscita del territorio nazionale per il deposito e la registrazione della dichiarazione o per il completamento della stessa.
Nei casi di approdo o sbarco al di fuori delle fasce orarie di operatività dell'Ufficio o laddove non sia presente un Ufficio delle Dogane nel Comune di sbarco/imbarco, al fine di poter disporre della prova di corretto adempimento dell'obbligo in questione, la dichiarazione deve essere anticipata telematicamente a mezzo PEC all'Ufficio territorialmente competente per la registrazione, e consegnata presso il medesimo Ufficio, ovvero quello limitrofo, nell'ambito della stessa Regione, al massimo entro il primo giorno utile successivo all'arrivo o antecedente alla partenza per il deposito e registrazione della stessa ovvero il suo completamento.
Fonte: Circ. AD 29 maggio 2024 n. 15