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Riaddebito spese: quale trattamento IVA? Anzitutto va posta l'attenzione sul fatto che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, non concorrono a formare la base imponibile, purché regolarmente documentate. La ratio dell'esclusione di dette somme dal computo della base imponibile è evidente, trattandosi di semplici partite di giro che, come tali, non hanno natura di corrispettivo per la prestazione del servizio. Presupposto indispensabile per l'esclusione delle anticipazioni dalla base imponibile è che le stesse siano regolarmente documentate (Cass. 36584/2021). Invece, in tema di ripartizione delle spese comuni tra professionisti, non costituiti in associazione professionale, la Circolare n. 58/2001 dell'Agenzia delle Entrate ha previsto che il riaddebito delle spese comuni, da parte del professionista, dev'essere realizzato attraverso l'emissione della fattura assoggettata ad IVA. Al contempo, lo stesso trattamento fiscale va riservato alle somme che vengono rifuse, da un soggetto ad un altro, a titolo di “acconto rifusione spese studio”, in esecuzione di un provvedimento giudiziale, applicandosi l'aliquota IVA in misura ordinaria. Tale circostanza porta infatti ad escludere che tale accordo sia inquadrabile nel contratto di mandato senza rappresentanza, previsto dall'art. 1703 ...

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