lunedì 14/07/2025 • 14:42
Con Risposta 14 luglio 2025 n. 189, l'Agenzia delle Entrate ha individuato il corretto trattamento IVA da applicare alle somme relative al riaddebito delle spese sostenute per l'uso comune dello studio professionale a seguito dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 189 del 14 luglio 2025, ha chiarito che le somme relative al riaddebito delle spese per l'uso comune dello studio professionale, dovute a seguito dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento, costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, con applicazione dell'aliquota in misura ordinaria.
Si ricorda che per quanto riguarda il trattamento fiscale ai fini IVA della ripartizione delle spese comuni tra professionisti non costituiti in associazione professionale, la Circ. AE 18 giugno 2001 n. 58/E al par. 2.3 ha chiarito che il riaddebito di dette spese da parte del professionista deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad IVA.
Nel caso di specie l'Istante riferisce che il dubbio origina dalla circostanza che il giudice dell'esecuzione ha ingiunto il pagamento delle spese comuni da rifondere a Tizio per un periodo per il quale reputa non contestata la condivisione dello studio professionale e l'efficacia degli accordi di ripartizione delle spese definiti con la scrittura privata, avvalendosi dell'analitica ricostruzione per anno e voci di spesa eseguita dal CTU appositamente nominato.
Come chiarito dall'AE, le somme che l'Istante dovrà corrispondere a Tizio, in esecuzione dell'ordinanza del giudice, costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, con applicazione dell'aliquota in misura ordinaria, analogamente alle fatture già emesse da Tizio, a titolo di ''acconto rifusione spese studio”, e pagate dall'Istante.
Tale circostanza, nel caso di specie, porta ad escludere che la configurazione giuridica dell'accordo sia riconducibile al contratto di mandato senza rappresentanza di cui all'art. 1703 c.c., pertanto il pagamento della somma stabilita nell'ordinanza è oggettivamente imponibile IVA, da assoggettare a tributo.
Nel caso in esame sembra desumersi che gli interessi legali assumano natura risarcitoria, a fronte del ritardo del pagamento delle spese comuni, e pertanto non devono concorrere a formare la base imponibile ai fini IVA.
Fonte: Risp. AE 14 luglio 2025 n. 189
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il CNDCEC ha fornito chiarimenti sui criteri di determinazione del compenso professionale per l’attività di domiciliazione della sede legale dei clienti presso lo..
redazione Memento
Approfondisci con
Il nostro ordinamento prevede la possibilità di costituzione di società per l'esercizio di attività professionali e, in particolare, per le attività per le quali risulta prevista la necessità di iscrizione in appositi a..
Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.