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martedì 15/07/2025 • 06:00

Lavoro DALL'INL

Lavoro intermittente: ancora applicabili le tabelle del Regio Decreto abrogato

Con Nota 10 luglio 2025 n. 1180, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce definitivamente i dubbi che erano sorti in seguito all'abrogazione del Regio Decreto contenente le tabelle relative alle tipologie di attività per cui è ammissibile un rapporto di lavoro intermittente (o "a chiamata").

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro e revisore legale

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Il contratto di lavoro intermittente è pienamente applicabile se ha per oggetto una delle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al RD 2657/1923. A confermarlo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) nella nota n. 1180 del 10 luglio 2025 che risponde alle richieste di chiarimento in merito alle conseguenze dell'abrogazione del Regio Decreto 2657/1923 da parte della L. 56/2025 con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.

Quadro normativo del lavoro intermittente

Come è noto, il quadro regolatorio della fattispecie contrattuale è contenuto negli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 81/2015. In particolare, l'art. 13 D.Lgs. 81/2015 affida di regola ai contratti collettivi la prerogativa di individuare le esigenze che legittimano la stipulazione del contratto, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

In mancanza di disciplina nel contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati da un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale decreto in attuazione dell'art. 13 non è stato ancora emanato; ma viene in rilievo la previsione dell'articolo 55 c. 3 del richiamato D.Lgs. 81/2015 e cioè che, sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti.

In definitiva, si rendono ancora applicabili le previsioni di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 ottobre 2004 emanato in attuazione del rinvio operato dall'art. 40 D.Lgs. 276/2003, che disciplinava la fattispecie contrattuale del lavoro intermittente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015.

L'unico articolo del D.M. 23 ottobre 2004, tuttora pertanto vigente, prevede che è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente "con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657."

Qualcuno ha evidentemente posto il dubbio che il quadro regolatorio sin qui esposto potesse essere stato inciso dall'intervenuta entrata in vigore della L. 56/2025, che come è noto ha disposto l'abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946, tra i quali anche il citato RD 2657/1923.

Rinvio materiale

A ben vedere, tuttavia, il D.M. 23 ottobre 2004 non opera un pieno rinvio al RD 2657/1923 bensì di occupa di fare esclusivamente "riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata" all'atto normativo in parola.

Più precisamente, l'Ispettorato nazionale del lavoro, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio Legislativo, che si è espresso con nota prot. 6495 del 9 luglio 2025, ha risposto affermando che l'abrogazione del RD 2657/1923 non abbia inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale.

La nota ricorda altresì che analoga interpretazione era già stata fornita dal Ministero del Lavoro con circolare n. 34/2010 in circostanze analoghe, laddove chiariva che “l'abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 ad opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla Legge di conversione n. 133/2008 o implicitamente prevista dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2009, non sembra avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi meramente materiale”.

È utile evidenziare, come ricorda sempre la nota n. 1180/2025 dell'INL, che ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 81/2015, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” e che le esigenze individuate dai contratti collettivi o, in mancanza, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali operano a prescindere dall'età del lavoratore.

Ai fini dell'individuazione dei contratti collettivi che possono operare il rinvio dell'art. 13 D.Lgs. 81/2015 occorre fare riferimento all'art. 51 del medesimo decreto.

La norma in parola prevede che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Fonte: Nota INL n. 1180 del 10 luglio 2025

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