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lunedì 14/07/2025 • 16:03

Contabilità Da CNDCEC e FNC

Somma urgenza: il parere dell’organo di revisione degli EELL

CNDCEC e FNC pubblicano il documento “La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza”: uno strumento operativo di supporto all’organo di revisione di enti locali nello svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo.

a cura di

redazione Memento

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“La revisione negli enti locali: parere sul riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza” disponibile sul sito della Fondazione nella sezione Revisori Enti Locali ha ad oggetto la predisposizione del parere in ordine al riconoscimento della spesa per lavori pubblici di somma urgenza ai sensi dell'art. 191 comma 3 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 c.d. Testo Unico degli enti locali (TUEL). L'istituto giuridico della somma urgenza ha visto una frequenza di utilizzo sempre maggiore soprattutto a causa di eventi naturali che comportano il sostenimento di spese straordinarie aventi carattere di eccezionalità, caratteristica che comunque richiede sempre un utilizzo attentamente valutato e giustificato in base a elementi fattuali conformi alla normativa.

L'art. 140, comma 1, del Codice dei contratti pubblici – decreto legislativo. 31 marzo 2023 n. 36 – dispone che in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, il soggetto (Responsabile Unico del Procedimento c.d. RUP, o altro tecnico dell'amministrazione competente) che si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. 

Il soggetto che dispone l'immediata esecuzione di lavori o l'immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale c.d. di somma urgenza in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l'hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla.  Il RUP o altro tecnico dell'amministrazione  compila una perizia giustificativa delle prestazioni richieste entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata. 

La copertura della spesa urgente è assicurata con le modalità previste dall'art. 191, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)e dall'art. 194 comma 1, lett. e) che dettano regole specifiche. Infatti, tali lavori pubblici di somma urgenza rappresentano un'eccezione rispetto alle regole generali che governano l'effettuazione delle spese nell'ente locale e richiedono l'individuazione della copertura finanziaria.

Il documento del CNDCEC è articolato in due sezioni:

  • la prima verte sulle specifiche verifiche che il revisore deve effettuare ai fini dell'espressione del giudizio;
  • la seconda è dedicata al modello di verbale che il revisore può utilizzare per la redazione del proprio parere.

Come noto, all'organo di revisione non compete esprimere un giudizio in merito alle scelte operate dall'ente locale nell'esercizio della propria autonomia: la funzione di collaborazione dell'organo con il Consiglio dell'ente deve essere giuridicamente distinta da quella svolta dai dirigenti e responsabili dei servizi dell'ente e deve essere disciplinata in ordine all'individuazione dei compiti e delle specifiche responsabilità.

Il modello di verbale proposto consente all'organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti; inoltre, permette di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull'output della contabilità generato da tali procedure e ampliare le verifiche. Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui abbia dato evidenza, nell'apposita relazione, delle criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella gestione dell'ente locale, errori del tipo non rilevato.

Il modello fornito da CNDCEC e FNC può costituire per il revisore la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e a ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell'espressione del proprio giudizio. Si tratta di uno strumento operativo non vincolante e che pertanto, può essere declinato, integrato e utilizzato a discrezione del revisore. L'organo di revisione resta esclusivo responsabile della documentazione prodotta nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo.

Fonte: Parere; Allegato

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Pietro Paolo Mauro

- Dottore Commercialista, Revisore legale, Università degli studi di Salerno

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