giovedì 10/07/2025 • 15:23
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 10 luglio 2025 n. 187, ha chiarito che le prestazioni sanitarie ALPI non rientrano nelle prestazioni aggiuntive, pertanto non si applica l'imposta sostitutiva del 15%.
redazione Memento
Con la risposta n. 187 del 10 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'imposta sostitutiva del 15% prevista dall'art. 7 DL 73/2024 non può essere applicata ai compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie ALPI convenzionali, diverse dalle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89 c. 2 del CCNL Area Sanità 20192021 espressamente individuate dalla norma agevolativa.
Si ricorda che l'art. 7 DL 73/2024 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario, alle condizioni ivi indicate, al fine di ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie.
Con riferimento ai compensi dei dirigenti sanitari, il c. 1 prevede che «i compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area Sanità triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%.
L' art. 89 del CCNL Area Sanità 2019-2021 disciplina le ''Tipologie di attività libero professionale intramuraria''. Nello specifico, la lett. d) del c. 1 prevede lo svolgimento della suddetta attività, fuori dall'impegno di servizio, nella forma di partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'Azienda o Ente anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipes dei servizi interessati.
Nel caso di specie, le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 89 c. 2 del CCNL Area Sanità 20192021 si differenziano dalle prestazioni sanitarie ALPI, rese in virtù del convenzionamento tra Enti del SSN, di cui alla lett. d) c. 1 dell'art. 89. In particolare, tra le principali differenze tra l'istituto delle prestazioni aggiuntive e le prestazioni sanitarie ALPI vi sono l'Ente del Servizio sanitario nazionale beneficiario della prestazione sanitaria e le modalità per la quantificazione del compenso spettante al personale dipendente interessato. Pertanto, come chiarito dall'AE, emerge l'impossibilità di qualificare le prestazioni sanitarie ALPI convenzionali alla stregua di prestazioni aggiuntive e l'imposta sostitutiva del 15% non può essere applicata.
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