venerdì 13/06/2025 • 12:06
Con Risoluzione 12 giugno 2025 n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla corretta applicazione delle novità introdotte a proposito dell'esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie e, in particolare, per quelle di chirurgia e medicina estetica.
redazione Memento
La chirurgia estetica è esente da IVA se dimostrata, tramite attestazione medica, la finalità terapeutica dell'intervento. La medicina estetica, invece, continua a beneficiare del regime di esenzione se supportata da idonea documentazione. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 42 del 12 giugno 2025.
Si ricorda che l'art. 10 c. 18 DPR 633/72 prevede l'esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti sanitari soggetti a vigilanza. Questo principio trova fondamento nella Dir. 2006/112/CE, che stabilisce l'esenzione per le prestazioni mediche effettuate nell'ambito delle professioni mediche e paramediche.
La Corte di giustizia Ue ha più volte chiarito che per usufruire dell'agevolazione è necessario lo scopo terapeutico della prestazione. In particolare, la CGUE 21 marzo 2013 C-91/12 ha precisato che possono beneficiarne solo gli interventi con scopo terapeutico, ossia utili a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute. Di conseguenza, gli interventi di chirurgia estetica puramente cosmetici non rientrano nell'esenzione e sono soggetti al regime Iva ordinario.
Con l'introduzione dell'art. 4-quater DL 145/2023, conv. in L. 191/2023, la normativa italiana, in linea con l'orientamento della Corte di giustizia europea, ha rimodulato le ipotesi di accesso all'esenzione dell'art. 10 c. 18. In particolare, la norma ha specificato che sono esenti le presentazioni sanitarie di chirurgia estetica se corredate da apposita attestazione medica, che ne provi la finalità terapeutica. Le prestazioni sanitarie di medicina estetica, invece, continuano a beneficiare dell'esenzione a condizione che abbiano finalità terapeutica, comprovata da idonea documentazione da cui risulti che la prestazione è volta a curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica della persona.
Le nuove regole devono essere applicate dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 145/2023 e, quindi, dal 17 dicembre 2023. Nessun effetto per i trattamenti effettuati prima di tale data.
La risoluzione precisa che l'attività dei medici anestesisti nell'ambito della chirurgia estetica sono comunque esenti da IVA indipendentemente dalla finalità dell'operazione. Questo perché l'anestesia tutela e mantiene le condizioni vitali del paziente, configurandosi sempre come prestazione sanitaria terapeutica.
Per quanto riguarda l'attestazione, non essendo specificato dal legislatore il soggetto abilitato, l'AE ritiene che possa essere rilasciata da qualunque medico, incluso il chirurgo o medico estetico che esegue la prestazione. Tuttavia, devono essere rispettate due condizioni essenziali:
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Paolo Parisi
- Avvocato Tributario e Societario in Trento e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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