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martedì 29/10/2024 • 12:21

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Chirurgia estetica e prestazione di anestesisti: trattamento IVA

Ai servizi prestati da medici anestesisti, resi nell'ambito di interventi di chirurgia estetica, si ritiene applicabile il regime di esenzione ai fini IVA. Tale esenzione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Risp. 28 ottobre 2024 n. 211, non si applica ad altri servizi correlati.

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 211 del 28 ottobre 2024, ha chiarito che i servizi prestati dai medici anestesisti presso case di cura non convenzionate sono esenti da IVA in base all'art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72 per la loro natura terapeutica, in quanto necessarie a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente anche se l'intervento avviene per finalità estetiche.

La messa a disposizione di sale operatorie e camere post-operatorie è, invece, soggetta a un'aliquota IVA del 10% in base al n. 120 della tabella A parte III allegata al DPR 633/72, essendo l'istante una clinica privata non convenzionata.

I farmaci utilizzati durante gli interventi in sala operatoria e fatturati unitamente all'affitto della sala operatoria, in quanto prestazioni di cura, rientrano anch'essi nell'aliquota IVA del 10%.

Si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72 dall'art. 18 Decreto Semplificazioni, è stabilito che le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono esenti IVA. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al n. 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.

In base al successivo n. 19), l'esenzione vale anche per “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali.

Per ciò che riguarda il caso in esame, l'AE evidenzia che, in base all'art. 4-quater c. 1 DL 145/2023, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.

Fonte: Risp. AE 28 ottobre 2024 n. 211

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