L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 211 del 28 ottobre 2024, ha chiarito che i servizi prestati dai medici anestesisti presso case di cura non convenzionate sono esenti da IVA in base all'art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72 per la loro natura terapeutica, in quanto necessarie a tutelare, mantenere e stabilizzare le condizioni vitali del paziente anche se l'intervento avviene per finalità estetiche.
La messa a disposizione di sale operatorie e camere post-operatorie è, invece, soggetta a un'aliquota IVA del 10% in base al n. 120 della tabella A parte III allegata al DPR 633/72, essendo l'istante una clinica privata non convenzionata.
I farmaci utilizzati durante gli interventi in sala operatoria e fatturati unitamente all'affitto della sala operatoria, in quanto prestazioni di cura, rientrano anch'essi nell'aliquota IVA del 10%.
Si ricorda che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72 dall'art. 18 Decreto Semplificazioni, è stabilito che le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono esenti IVA. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al n. 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.
In base al successivo n. 19), l'esenzione vale anche per “le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali.
Per ciò che riguarda il caso in esame, l'AE evidenzia che, in base all'art. 4-quater c. 1 DL 145/2023, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall'art. 10 c. 1 n. 18 DPR 633/72, si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.
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