giovedì 10/07/2025 • 11:50
L'INL, con la Nota prot. 8 luglio 2025 n. 5945, ha fornito ulteriori chiarimenti e indicazioni operative in materia di controlli con riferimento alla gestione delle deroghe previste dal Testo Unico sulla sicurezza per il lavoro nei locali sotterranei o semi sotterranei.
redazione Memento
L'INL, con la Nota prot. dell'8 luglio 2025 n. 5945, ha fornito ulteriori chiarimenti e indicazioni operative con riferimento alla gestione delle deroghe previste dal Testo Unico sulla sicurezza per il lavoro nei locali sotterranei o semi sotterranei - art. 65 D.Lgs. 81/2008, così come modificato dalla L. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro).
La nuova circolare fa seguito ed integra quanto già illustrato nella precedente Nota INL del 29 gennaio 2025 n. 811 nella quale sono state fornite le prime indicazioni in merito alla modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 65 D.Lgs. 81/2008 in ordine all'espletamento dei controlli.
Definizioni
In assenza di una definizione uniforme sul territorio nazionale di locale interrato e seminterrato cui fare riferimento, ai fini della Comunicazione in deroga ai sensi dell'art. 65 D.Lgs. 81/2008, si deve fare riferimento al vigente regolamento edilizio comunale di appartenenza.
Sono esclusi dall'obbligo di Comunicazione i servizi tecnici (sottoscala, spogliatoi, bagni, locali caldaia, vani tecnici, etc.) e tutti i locali a basso fattore di occupazione (minore di 100 ore/anno).
Comunicazioni
Le Comunicazioni in questione dovranno essere assegnate al Processo Servizi all'Utenza al fine esclusivo di una verifica circa la completezza formale delle varie dichiarazioni/asseverazioni accluse nella preordinata modulistica (obbligatoria).
Per quanto concerne la relazione, essa dovrà contenere la descrizione del tipo di attività che si andrà a svolgere nei locali oggetto di comunicazione, riportando anche la tipologia di lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente. Il datore di lavoro avrà cura di specificare che ogni tipologia di lavorazione non darà luogo all'emissione di agenti nocivi.
Qualora la Comunicazione in deroga risulti carente o incompleta della necessaria documentazione, l'Ispettorato che ha ricevuto la comunicazione procederà, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, alla richiesta di “ulteriori informazioni” (art. 65 c. 3 D.Lgs. 81/2008), comunicando i termini entro i quali dovrà essere fornito il riscontro richiesto nonché, contemporaneamente, il diniego all'uso dei locali medesimi.
Attività di vigilanza e sanzioni
L'uso anticipato dei locali (prima dei 30 giorni dalla comunicazione o in assenza di riscontro alle richieste di integrazione) comporta la violazione dell'art. 65, così come le dichiarazioni non veritiere o le asseverazioni false, che potranno comportare anche responsabilità penali.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
L’INL, con Nota 29 gennaio 2025 n. 811, fornisce le prime indicazioni operative in seguito alle modifiche apportate dal Collegato Lavoro alla normativa che..
redazione Memento
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.