Il 12 gennaio 2025 è entrata in vigore la L. 203/2024 (Collegato Lavoro), pubblicata in data 28 dicembre 2024, con la quale si modificano i commi 2 e 3 dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 in materia di utilizzo dei locali sotterranei. Le modifiche alla disciplina In particolare, l'art. 1, co 1, lettera e), della legge n. 203/2024 stabilisce che: in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semi sotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo. Le modifiche apportate dalla norma attribuiscono all'Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all'uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite pec prima dell'utilizzo dei locali. Il contenuto della comunicazione La comunicazione dell'utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d'uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell'effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. La comunicazione deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l'indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all'interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all'emissione di agenti nocivi. Inoltre, dovrà essere allegata anche l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all'Albo professionale, inerente alla sicurezza dei locali. La comunicazione rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di variazione di ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente trasmettere all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente una semplice dichiarazione con la quale si dichiara il permanere di quanto precedentemente comunicato Divieti di presentazione della comunicazione Non è possibile presentare la comunicazione se le attività lavorative comportano l'emissione di agenti nocivi, come ad esempio (elenco non esaustivo): verniciatura processi di saldatura uso di minerali a spruzzo uso di solventi e collanti non ad acqua ricarica di batterie lavorazione di materie plastiche a caldo officine con prova motori falegnamerie tinto-lavanderie sviluppo e stampa tipografia Per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon. Modifica dei locali autorizzati La comunicazione in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei va presentata ogni volta che intervengono variazioni significative come ad esempio: tipologia dell'attività lavorativa, aggiunta o rimozione di locali, etc. Anche in tal caso l'utilizzo dei locali potrà avvenire trascorsi trenta giorni dalla comunicazione trasmessa all'Ispettorato del lavoro competente per territorio. Istanze presentate prima del 12 gennaio 2025 Le richieste di deroga trasmesse prima del 12 gennaio 2025 restano di competenza delle ASL che vi provvederanno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione della richiesta, secondo il principio tempus regit actionem prendendo come riferimento il momento in cui il procedimento ha avuto inizio (presentazione dell'istanza), senza che la norma sopravvenuta possa trovare applicazione nel corso dello sviluppo delle fasi endoprocedimentali. Fonte: Nota INL 29 gennaio 2025 n. 811 Modello di comunicazione
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