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mercoledì 09/07/2025 • 11:44

Lavoro DALL'INPS

Prestazione universale: nuove funzionalità per agevolare la presentazione delle domande

L’INPS, con Mess. 8 luglio 2025 n. 2193, comunica di aver implementato il servizio di presentazione delle domande di Prestazione Universale con alcune nuove funzionalità.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03
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L'art. 34 D.Lgs. 29/2024, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli artt. 3, 4 e 5 L. 33/2023”, ha introdotto, in via sperimentale per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una nuova prestazione denominata Prestazione Universale (Mess. 8 luglio 2025 n. 2193).

Tale prestazione è rivolta alle persone anziane non autosufficienti che:

  • abbiano età anagrafica pari o superiore a 80 anni, e il riconoscimento di un livello di bisogno assistenziale gravissimo;
  • abbiano un ISEE sociosanitario ordinario non superiore a 6mila euro;
  • siano beneficiari dell'indennità di accompagnamento.

Con il messaggio n. 4490 del 30 dicembre 2024, l'INPS aveva illustrato le modalità di presentazione delle domande attraverso il servizio dedicato presente nel portale “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche” e denominato “Decreto Anziani – Prestazione Universale”.

Con il Messaggio in commento, lo stesso Istituto comunica di aver implementato tale servizio con i seguenti aggiornamenti:

  • una nuova versione semplificata del questionario “bisogno assistenziale gravissimo”;
  • una nuova funzionalità di allegazione della documentazione a supporto della domanda ai fini della rendicontazione della spesa.

Semplificazione del questionario “bisogno assistenziale gravissimo”

Al fine di migliorare l'esperienza dell'utente, nella nuova versione del questionario “bisogno assistenziale gravissimo” si deve preliminarmente indicare il numero di componenti presenti nel nucleo familiare, escludendo il richiedente (nell'ipotesi in cui il nucleo sia formato solo dal richiedente, il valore da inserire deve essere 0). Dopo avere fornito tale informazione si devono indicare i dati anagrafici (codice fiscale, nome e cognome) dei singoli componenti del nucleo familiare. Nel caso in cui il codice fiscale fornito non risulti presente negli archivi dell'Istituto (ad esempio, nel caso di cittadini extracomunitari non ancora in possesso del codice fiscale) è necessario indicare la data di nascita e compilare il campo “Motivazione inserimento manuale”.

Al fine di semplificare la compilazione del questionario, ogni domanda prevede inizialmente una risposta “Si” o “No”. Solo in caso di risposta “Si” viene chiesto di fornire maggiori dettagli. Ad esempio, al quesito “E' beneficiario di assistenze domiciliari garantite dalle strutture pubbliche locali?” in caso di risposta “Si” viene mostrato un ulteriore quesito per indicare la frequenza dell'assistenza domiciliare (1, 2, 3, 4 o 5 giorni a settimana).

Inoltre, il quesito “Nel caso in cui il nucleo familiare è composto esclusivamente da soggetti ultra settantenni, è presente un supporto assistenziale prestato da soggetti che non fanno parte del nucleo dell'assistito?” viene mostrato solo se il nucleo familiare è formato unicamente da ultrasettantenni.

Inserimento degli allegati da parte del cittadino a supporto della domanda

Al fine di fornire la documentazione richiesta per rendicontare la spesa effettuata tramite la Prestazione Universale – quota integrativa (assegno di assistenza), sia con riferimento agli arretrati sia per la gestione corrente, è attiva una funzionalità per il caricamento degli allegati raggiungibile dal dettaglio della domanda presentata al seguente percorso: “Richieste di variazione” > “Vai alla pagina di modifica” > “Allegati”.

In particolare, le tipologie di documenti utili per la rendicontazione sono le seguenti: contratto di lavoro domestico, busta paga controfirmata dal lavoratore domestico e fattura servizi (nel caso in cui la fattura non sia quietanzata è necessario allegare anche la ricevuta del pagamento della fattura).

È necessario rendere disponibile all'INPS la documentazione utile per la rendicontazione:

  • entro 30 giorni dalla notifica dell'accoglimento della domanda per il pagamento degli arretrati (ovvero dei mesi che intercorrono tra la presentazione della domanda e la data di accoglimento);
  • secondo il calendario di seguito riportato ai fini del mantenimento del riconoscimento della quota integrativa:
    • 10 luglio per il trimestre aprile/giugno;
    • 10 ottobre per il trimestre luglio/settembre;
    • 10 gennaio per trimestre ottobre/dicembre;
    • 10 aprile per il trimestre gennaio/marzo.

Fonte: Mess. INPS 8 luglio 2025 n. 2193

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