martedì 08/07/2025 • 15:30
Nel caso di società che esercitano l'opzione branch exemption (BEX) e trasferiscono la propria residenza fiscale all'estero, la plusvalenza relativa alla stabile organizzazione estera non rileva ai fini dell'Exit Tax (Risp. AE 8 luglio 2025 n. 185).
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risp. AE 8 luglio 2025 n. 185 in materia di Exit Tax ed esercizio dell'opzione branch exemption (BEX). Nel dettaglio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'Exit Tax nei casi di trasferimento all'estero della residenza fiscale di società che hanno esercitato l'opzione per il regime di branch exemption.
Il caso riguarda una società italiana parte di un gruppo multinazionale che, dopo aver esercitato l'opzione BEX per la sua stabile organizzazione all'estero, sta valutando il trasferimento della propria residenza fiscale in Regno Unito, dove risiede anche il proprio socio unico. Il principale dubbio interpretativo riguarda il rapporto tra l'art. 166 TUIR (Exit Tax) e l'art. 168-ter TUIR (BEX) e, in particolare, se nel calcolo della plusvalenza imponibile ai fini Exit Tax debbano essere considerate le attività e passività della stabile organizzazione estera rientrante nel regime BEX.
Secondo l'Agenzia, la normativa prevede che, in presenza dell'opzione BEX, gli utili e le perdite della stabile organizzazione estera siano fiscalmente irrilevanti per la società madre italiana. Inoltre, la plusvalenza derivante dalla cessione o trasferimento della stabile organizzazione è esente, salvo il meccanismo del recapture delle perdite pregresse.
L'Agenzia ribadisce che tale esenzione si applica anche nell'ipotesi di trasferimento della residenza fiscale della casa madre, equiparando tale fattispecie alla cessione della stabile organizzazione a un soggetto non residente.
Pertanto, ai fini dell'Exit Tax, la plusvalenza riferibile alle attività e passività della stabile organizzazione estera in regime BEX non concorre a formare la base imponibile in Italia, a meno che non residuino importi soggetti a recapture.
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