mercoledì 09/07/2025 • 06:00
La rinuncia ai dividendi da soci persone fisiche non imprenditori non genera sopravvenienza attiva imponibile per la società partecipata, poiché il credito vantato dai soci corrisponde al valore nominale dei dividendi. Tuttavia, quest'ultimi essendo già deliberati si considerano percepiti dai soci e quindi soggetti alla ritenuta d'imposta del 26% (Risp. AE 8 luglio 2025 n. 182).
Il caso di specie
Il caso analizzato con la Risp. AE 8 luglio 2025 n. 182 ha riguardato una società a responsabilità limitata con una compagine sociale costituita da due persone fisiche e una società di capitali. In sede assembleare, i soci deliberavano la distribuzione di utili attingendo alle riserve disponibili. Tuttavia, una parte dei dividendi deliberati non veniva effettivamente erogata. Successivamente, i due soci persone fisiche rinunciavano formalmente al proprio diritto di credito, comunicando la decisione tramite posta elettronica certificata. In questo contesto è stato chiesto di chiarire la rilevanza fiscale della rinuncia ricevuta. In particolare, è stato evidenziato che:
La posizione dell'Amministrazione finanziaria
L'Agenzia delle Entrate, richiamando l'art. 88 c. 4-bis TUIR e la prassi amministrativa (in particolare la Ris. AE 13 ottobre 2017 n. 124), ha escluso la possibilità della rinuncia ai crediti per dividendi di determinare una sopravvenienza attiva in capo alla società. Secondo l'interpretazione fornita, poiché i soci rinuncianti sono persone fisiche non imprenditori, il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia coincide necessariamente con il valore nominale del dividendo deliberato. In questi casi, infatti, non può sussistere un disallineamento tra il valore fiscale e nominale del credito, in quanto non si applicano regole di deduzione, svalutazione o rettifica contabile come sarebbe avvenuto in ambito imprenditoriale. Da quanto sopra deriva che:
Di maggiore rilievo è, tuttavia, la seconda parte della risposta, relativa al profilo soggettivo della tassazione del dividendo. Infatti, secondo l'Amministrazione finanziaria:
Infine, l'Agenzia ha evidenziato la non pertinenza della sentenza della Cassazione richiamata in quanto relativa ad una fattispecie diversa (ovvero ad un credito per interessi su finanziamento, acquistato successivamente da un socio che ne aveva poi disposto la rinuncia).
Osservazioni
La Risp. AE 8 luglio 2025 n. 182 offre l'occasione per una riflessione sistematica sul trattamento fiscale della rinuncia a dividendi deliberati, con particolare riferimento alla posizione dei soci persone fisiche non imprenditori. In questa sede, richiamando la ratio dell'art. 88 c. 4-bis TUIR e i chiarimenti già espressi nella prassi, l'Agenzia delle Entrate ha:
La risposta si segnala, dunque, per la sua chiarezza e per la capacità di distinguere correttamente i profili soggettivi e oggettivi della fattispecie. Ne emerge un quadro interpretativo che rafforza la necessità di valutare con attenzione gli effetti fiscali delle rinunce deliberate successivamente alla distribuzione degli utili, specie quando i soggetti coinvolti non sono imprenditori.
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