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mercoledì 09/07/2025 • 06:00

Fisco PERSONE FISICHE NON IMPRENDITORI

Dividendi: la rinuncia non genera sopravvenienza attiva per la società partecipata

La rinuncia ai dividendi da soci persone fisiche non imprenditori non genera sopravvenienza attiva imponibile per la società partecipata, poiché il credito vantato dai soci corrisponde al valore nominale dei dividendi. Tuttavia, quest'ultimi essendo già deliberati si considerano percepiti dai soci e quindi soggetti alla ritenuta d'imposta del 26% (Risp. AE 8 luglio 2025 n. 182).

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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Il caso di specie

Il caso analizzato con la Risp. AE 8 luglio 2025 n. 182 ha riguardato una società a responsabilità limitata con una compagine sociale costituita da due persone fisiche e una società di capitali. In sede assembleare, i soci deliberavano la distribuzione di utili attingendo alle riserve disponibili. Tuttavia, una parte dei dividendi deliberati non veniva effettivamente erogata. Successivamente, i due soci persone fisiche rinunciavano formalmente al proprio diritto di credito, comunicando la decisione tramite posta elettronica certificata. In questo contesto è stato chiesto di chiarire la rilevanza fiscale della rinuncia ricevuta. In particolare, è stato evidenziato che:

  • in applicazione dell'art. 88 c. 4-bis TUIR, il venir meno del debito verso i soci avrebbe dovuto comportare il riconoscimento di una sopravvenienza attiva imponibile per l'intero ammontare del credito oggetto di rinuncia (assumendo che il relativo valore fiscale fosse pari a zero);
  • in assenza di un effettivo incasso dei dividendi da parte dei soci, la rinuncia non avrebbe dovuto generare alcun obbligo di assoggettamento a ritenuta (a sostegno della richiesta è stata richiamata la sentenza n. 16595/2023, mediante la quale la Corte di Cassazione ha escluso l'obbligo di assoggettamento a ritenuta in un caso di rinuncia ad un credito derivante da interessi maturati su finanziamenti infragruppo, in assenza di “salti d'imposta”).

La posizione dell'Amministrazione finanziaria

L'Agenzia delle Entrate, richiamando l'art. 88 c. 4-bis TUIR e la prassi amministrativa (in particolare la Ris. AE 13 ottobre 2017 n. 124), ha escluso la possibilità della rinuncia ai crediti per dividendi di determinare una sopravvenienza attiva in capo alla società. Secondo l'interpretazione fornita, poiché i soci rinuncianti sono persone fisiche non imprenditori, il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia coincide necessariamente con il valore nominale del dividendo deliberato. In questi casi, infatti, non può sussistere un disallineamento tra il valore fiscale e nominale del credito, in quanto non si applicano regole di deduzione, svalutazione o rettifica contabile come sarebbe avvenuto in ambito imprenditoriale. Da quanto sopra deriva che:

  • non sussiste a alcuna differenza positiva fiscalmente rilevante da imputare a sopravvenienza attiva (in ciò rendendo di fatto inapplicabile la disposizione del c. 4-bis dell'art. 88 TUIR);
  • (di conseguenza) non è necessario acquisire dai soci la dichiarazione sostitutiva relativa al valore fiscale del credito (ciò in quanto l'identità tra valore fiscale e nominale è presunta per legge in capo a soggetti privi di contabilità).

Di maggiore rilievo è, tuttavia, la seconda parte della risposta, relativa al profilo soggettivo della tassazione del dividendo. Infatti, secondo l'Amministrazione finanziaria:

  • (in linea generale) l'atto di rinuncia da parte dei soci a dividendi già deliberati non impedisce che tali somme si considerino giuridicamente percepite, con conseguente necessità di applicare la ritenuta d'imposta del 26% (ex art. 27 DPR 600/73);
  • (di conseguenza) la rinuncia è irrilevante ai fini dell'esclusione dalla tassazione, in quanto il diritto al dividendo sorge nel momento della delibera assembleare (che determina il perfezionamento del presupposto impositivo in capo al socio).

Infine, l'Agenzia ha evidenziato la non pertinenza della sentenza della Cassazione richiamata in quanto relativa ad una fattispecie diversa (ovvero ad un credito per interessi su finanziamento, acquistato successivamente da un socio che ne aveva poi disposto la rinuncia).

Osservazioni

La Risp. AE 8 luglio 2025 n. 182 offre l'occasione per una riflessione sistematica sul trattamento fiscale della rinuncia a dividendi deliberati, con particolare riferimento alla posizione dei soci persone fisiche non imprenditori. In questa sede, richiamando la ratio dell'art. 88 c. 4-bis TUIR e i chiarimenti già espressi nella prassi, l'Agenzia delle Entrate ha:

  • (da un lato) ribadito che, in assenza di disallineamenti tra il valore nominale ed il valore fiscale del credito (come avviene appunto nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa), non si può generare alcuna sopravvenienza attiva imponibile;
  • (dall'altro) riaffermato il principio, ormai consolidato, secondo cui la delibera assembleare che dispone la distribuzione degli utili rappresenta il momento in cui si perfeziona il presupposto impositivo del dividendo (in tal senso, la successiva rinuncia del socio, ancorché non accompagnata da una percezione materiale della somma, non incide sulla natura reddituale del provento e non elide l'obbligo di applicazione della ritenuta alla fonte da parte della società).

La risposta si segnala, dunque, per la sua chiarezza e per la capacità di distinguere correttamente i profili soggettivi e oggettivi della fattispecie. Ne emerge un quadro interpretativo che rafforza la necessità di valutare con attenzione gli effetti fiscali delle rinunce deliberate successivamente alla distribuzione degli utili, specie quando i soggetti coinvolti non sono imprenditori.

Fonte: Risp. AE 8 luglio 2025 n. 182

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