venerdì 04/07/2025 • 16:30
L’Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 4 luglio 2025 n. 174, fornisce chiarimenti sulla perdita del regime agevolato in caso di cessione anticipata di investimenti qualificati da parte dei fondi pensione, sulle modalità di reinvestimento, sugli obblighi dichiarativi e sulla corretta rappresentazione contabile.
redazione Memento
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risp. AE 4 luglio 2025 n. 174 con cui chiarisce i principali aspetti relativi alla cessione anticipata degli investimenti qualificati da parte dei fondi pensione e le relative conseguenze sul regime agevolativo introdotto dalla L. 232/2016 (legge di bilancio 2017).
Secondo quanto stabilito, la cessione degli strumenti finanziari prima del compimento del minimum holding period di cinque anni comporta la decadenza dal regime agevolativo e l’applicazione del cosiddetto recapture, ovvero la tassazione dei redditi realizzati e non ancora tassati, anche se il controvalore è reinvestito entro 90 giorni in altri investimenti qualificati. La tassazione avviene con l’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 20%, senza sanzioni, da versarsi entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo all’evento.
L’Agenzia specifica che la dichiarazione di sussistenza dei requisiti normativi, prevista dal comma 95-bis della legge di bilancio 2017, non deve essere trasmessa preventivamente all’Amministrazione, ma presentata soltanto in caso di richiesta o controllo. Inoltre, tale dichiarazione, per i fondi pensione, non deve attestare l’assenza di partecipazioni qualificate, in quanto la normativa di settore già prevede specifici limiti agli investimenti.
Per quanto riguarda la possibilità di considerare investimenti preesistenti come qualificati e beneficiare dell’agevolazione solo per i redditi maturati successivamente, l’Agenzia ribadisce che l’esenzione opera esclusivamente per i nuovi investimenti effettuati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni agevolative.
Infine, la richiesta di chiarimenti sulle modalità di separata evidenza contabile delle somme destinate agli investimenti qualificati è stata dichiarata inammissibile, poiché l’interpello non può essere utilizzato per questioni esclusivamente contabili.
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Valentina Minutiello
- (Ph.D). Dottore Commercialista. Ricercatrice in Accounting presso l'Università Carlo Cattaneo (LIUC).Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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