mercoledì 30/04/2025 • 06:00
Assonime pubblica la circolare 29 aprile 2025 n. 10 a commento delle novità relative alla disciplina dei conferimenti d'azienda e di partecipazioni introdotte dall'art. 17 D.Lgs. 192/2024.
Con la circolare 29 aprile 2025 n. 10 Assonime commenta le novità relative alla disciplina dei conferimenti d'azienda e di partecipazioni introdotte dall'art. 17 D.Lgs. 192/2024. In particolare, i chiarimenti vertono su questi temi:
I conferimenti minusvalenti
Nel regime di realizzo controllato (ex artt. 175 e 177 TUIR) si è in presenza di conferimenti di partecipazioni minusvalenti:
Inizialmente l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che il regime di realizzo controllato avrebbe potuto trovare applicazione solo in presenza di conferimenti plusvalenti mentre nella risoluzione n. 56/E/ 2023 aveva affermato che l'iscrizione della partecipazione ad un valore contabile inferiore al costo fiscale preesistente non pregiudicava l'applicazione del regime di realizzo controllato producendo come unico effetto quello dell'indeducibilità della minusvalenza in capo al conferente.
Questo secondo approccio ministeriale al tema è conforme a quanto il D.Lgs. n. 192/2024 dispone in materia di conferimenti minusvalenti di partecipazioni: l'iscrizione delle partecipazioni conferite ad un valore contabile inferiore al costo non fa venir meno il regime di realizzo controllato, ma può determinare la deduzione da parte del conferente di una minusvalenza (priva dei requisiti PEX) soltanto se e nella misura in cui il (minore) valore di realizzo trovi corrispondenza (o “copertura”) nel minor valore normale della partecipazione.
Quindi:
Nella sostanza, anche nei casi di conferimenti di partecipazioni minusvalenti dovrebbe rimanere fermo il principio secondo cui il conferente deve attribuire alla partecipazione ricevuta un valore fiscale coincidente con quello impiegato ai fini della determinazione della minusvalenza rilevante (ossia, con il corrispettivo da assumere ai fini impositivi).
I conferimenti di partecipazioni qualificate
Le novità relative ai conferimenti di cui all'art. 177 c. 2-bis, vertono su due aspetti, quello dell'unipersonalità della conferitaria e quello della natura di holding delle società conferite.
a) requisito di unipersonalità della conferitaria
Il decreto delegato stabilisce che il regime di realizzo controllato si rende operante anche quando il conferimento venga effettuato da una persona fisica in favore di una holding posseduta da una pluralità di soggetti, a condizione che tali soggetti siano familiari del conferente così come definiti dall'art. 5, comma 5, TUIR (ossia parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo): come a dire, che l'accesso al regime viene consentito non solo per la costituzione di holding unipersonali, ma anche per far confluire partecipazioni qualificate in holding “familiari”.
Assonime richiama la relazione illustrativa al decreto in cui si afferma che resta fermo che in presenza di più soggetti conferenti in favore della stessa holding familiare, non è sufficiente che tutte le partecipazioni conferite, considerate nel loro insieme, superino la soglia delle partecipazioni qualificate, ma occorre che ciascuna di esse, in via autonoma, si configuri come una partecipazione qualificata. In effetti, la disciplina di cui all'art. 177 c. 2-bis è calibrata sulle caratteristiche delle partecipazioni presso il conferente e non su quelle delle partecipazioni complessivamente acquisite dalla società conferitaria.
b) conferimenti di partecipazioni in società holding
Il D.Lgs. 192/2024 fornisce un importante contributo di razionalizzazione di tutti gli aspetti controversi sorti nel regime previgente, disciplinando la fattispecie nel nuovo comma 2-ter dell'art. 177 TUIR.
Ai sensi del nuovo art. 177, comma 2-ter del TUIR:
Si ipotizzi, ad esempio, che il conferente possieda una partecipazione del 40% in una holding A che detenga due partecipazioni: una partecipazione del 60% nella società operativa B e una partecipazione dell'80% nella subholding C la quale, a sua volta, sia titolare dell'40% della società operativa X.
Secondo quanto riportato nella tabella esemplificativa inserita nella relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2024, in una situazione del genere, ai fini del calcolo occorrerà tener conto della partecipazione B (operativa) e della partecipazione X (operativa) assumendo che la prima sia in termini percentuali pari al 24% (40%*60%) e che la seconda sia invece pari al 12,8% (40%*80%*40%).
Analogo ragguaglio dovrebbe essere effettuato sui valori contabili. Sempre secondo quanto esemplificato nella relazione illustrativa, quindi, se la partecipazione B nel bilancio di A ha un valore contabile di 1.000 dovrà essere assunta per 240 (24% di 1.000) mentre se la partecipazione di X nel bilancio di C è iscritta per 500 dovrà essere assunta per 64 (12,8% di 500).
In merito alle nuove modalità di verifica del superamento delle soglie è stato osservato che l'individuazione delle partecipazioni rilevanti e dei relativi valori contabili dovrebbe avvenire alla data di effettuazione del conferimento:, ciò implicherebbe la necessità, per il conferente, di acquisire comunque un apposito bilancio infrannuale delle società che possiedano le partecipazioni rilevanti, riferito alla data del conferimento tuttavia, Assonime ritiene per coerenza di dare rilevanza all'ultimo bilancio d'esercizio chiuso prima del conferimento.
Le semplificazioni delineate dal nuovo comma 2-ter con riguardo ai conferimenti di partecipazioni in holding hanno quale logica di fondo quella di fare riferimento a valori contabili sia nell'individuazione delle holding – attraverso il richiamo della disciplina dell'art. 162-bis TUIR – sia nell'applicazione dell'approccio look through in quanto di più immediata e diretta acquisizione e verifica.
Gli scambi di partecipazioni intracomunitari
L'art. 178 TUIR prevedeva che il regime di neutralità degli scambi di partecipazioni intracomunitari fosse riconosciuto a condizione che la società scambiata e la società che acquisisce la partecipazione di controllo risultassero residenti in Stati membri diversi. E per converso, in presenza di questo requisito, diviene del tutto irrilevante il fatto che la società scambiata ovvero la società acquirente siano residenti in Italia, ossia nello stesso Paese di residenza dei soci conferenti: impostazione confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 43/E/2017.
Il D.Lgs. 192/2024 elimina il riferimento alla necessità che la società acquisita debba risiedere in uno Stato membro diverso rispetto a quello della società acquirente e viene stabilito che la società di cui si acquisisce il controllo deve essere residente “in uno Stato della comunità anche se diverso da quello” dell'acquirente.
La modifica in parola è conseguente all'ampliamento dell'ambito applicativo dei conferimenti domestici di partecipazioni di controllo che può ora avere ad oggetto anche partecipazioni in società non residenti ove è ormai divenuto indifferente che il Paese di residenza della società acquisita sia coincidente o meno con quello della società conferitaria/acquirente.
In quest'ottica si è ritenuto di garantire analoghe possibilità di accesso al regime di neutralità fiscale vigente per i conferimenti intracomunitari e di eliminare di conseguenza il vincolo di appartenenza della società acquisita e della società acquirente a Stati membri differenti.
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Il conferimento è l'operazione mediante la quale un soggetto, detto conferente, trasferisce un asset a una società, detta conferitaria, ricevendo come corrispettivo di tale apporto delle azioni o quote della conferitari..
Carlo Bertoncello
- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPARimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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