X

Homepage

  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
  • Info dagli ordini
  • Podcast
  • Video
  • Rassegna stampa
  • Archivio ultime edizioni
  • Il mio archivio

Accedi ai nostri nuovi servizi

Registrati alla Newsletter

Iscriviti al canale WhatsApp

Segui il canale Spotify

Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali
Accedi ai nostri nuovi servizi
  • Fisco
  • Lavoro
  • Contabilità
  • Impresa
  • Finanziamenti
  • Mondo Digitale
  • Speciali

mercoledì 30/04/2025 • 06:00

Fisco DECRETO IRPEF-IRES

Conferimenti di azienda e di partecipazioni: le osservazioni di Assonime

Assonime pubblica la circolare 29 aprile 2025 n. 10 a commento delle novità relative alla disciplina dei conferimenti d'azienda e di partecipazioni introdotte dall'art. 17 D.Lgs. 192/2024.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

+ -
    • Condividi su
  • Tempo di lettura 9 min.
  • Ascolta la news 5:03
  • caricamento..

Con la circolare 29 aprile 2025 n. 10 Assonime commenta le novità relative alla disciplina dei conferimenti d'azienda e di partecipazioni introdotte dall'art. 17 D.Lgs. 192/2024. In particolare, i chiarimenti vertono su questi temi:

  • conferimenti di partecipazioni minusvalenti;
  • perimetro applicativo del regime di realizzo controllato dei conferimenti domestici di partecipazioni e di quello di neutralità degli scambi intracomunitari di partecipazioni;
  • ridefinizione dei limiti e delle condizioni di accesso al regime di realizzo controllato per i conferimenti di partecipazioni qualificate in holding di partecipazioni.

I conferimenti minusvalenti

Nel regime di realizzo controllato (ex artt. 175 e 177 TUIR) si è in presenza di conferimenti di partecipazioni minusvalenti:

  • per i conferimenti ex art. 175, quando il costo fiscale della partecipazione già esistente presso il conferente risulti superiore rispetto al maggior valore tra quello di iscrizione della partecipazione oggetto di conferimento presso la conferitaria e quello di iscrizione delle partecipazioni ricevute presso il conferente;
  • per i conferimenti ex art. 177, quando la partecipazione viene iscritta dalla conferitaria per un valore contabile inferiore rispetto al costo fiscale della partecipazione già esistente presso il conferente.

Inizialmente l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che il regime di realizzo controllato avrebbe potuto trovare applicazione solo in presenza di conferimenti plusvalenti mentre nella risoluzione n. 56/E/ 2023 aveva affermato che l'iscrizione della partecipazione ad un valore contabile inferiore al costo fiscale preesistente non pregiudicava l'applicazione del regime di realizzo controllato producendo come unico effetto quello dell'indeducibilità della minusvalenza in capo al conferente.

Questo secondo approccio ministeriale al tema è conforme a quanto il D.Lgs. n. 192/2024 dispone in materia di conferimenti minusvalenti di partecipazioni: l'iscrizione delle partecipazioni conferite ad un valore contabile inferiore al costo non fa venir meno il regime di realizzo controllato, ma può determinare la deduzione da parte del conferente di una minusvalenza (priva dei requisiti PEX) soltanto se e nella misura in cui il (minore) valore di realizzo trovi corrispondenza (o “copertura”) nel minor valore normale della partecipazione.

Quindi:

  1. se il valore normale della partecipazione (es. con costo fiscale di 100) è inferiore (es. 80) a quello contabile da assumere come valore di realizzo (90) la minusvalenza rilevante è quella calcolata prendendo a riferimento quest'ultimo importo (100-90=10);
  2. se invece il valore normale della partecipazione - pur essendo inferiore al suo costo fiscale (100) - è eccedente (es. 95) rispetto a quello contabile da assumere come valore di realizzo (90) la minusvalenza fiscalmente rilevante è quella calcolata fino a concorrenza del valore normale (100-95=5).

Nella sostanza, anche nei casi di conferimenti di partecipazioni minusvalenti dovrebbe rimanere fermo il principio secondo cui il conferente deve attribuire alla partecipazione ricevuta un valore fiscale coincidente con quello impiegato ai fini della determinazione della minusvalenza rilevante (ossia, con il corrispettivo da assumere ai fini impositivi).

I conferimenti di partecipazioni qualificate

Le novità relative ai conferimenti di cui all'art. 177 c. 2-bis, vertono su due aspetti, quello dell'unipersonalità della conferitaria e quello della natura di holding delle società conferite.

a) requisito di unipersonalità della conferitaria

Il decreto delegato stabilisce che il regime di realizzo controllato si rende operante anche quando il conferimento venga effettuato da una persona fisica in favore di una holding posseduta da una pluralità di soggetti, a condizione che tali soggetti siano familiari del conferente così come definiti dall'art. 5, comma 5, TUIR (ossia parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo): come a dire, che l'accesso al regime viene consentito non solo per la costituzione di holding unipersonali, ma anche per far confluire partecipazioni qualificate in holding “familiari”.

Assonime richiama la relazione illustrativa al decreto in cui si afferma che resta fermo che in presenza di più soggetti conferenti in favore della stessa holding familiare, non è sufficiente che tutte le partecipazioni conferite, considerate nel loro insieme, superino la soglia delle partecipazioni qualificate, ma occorre che ciascuna di esse, in via autonoma, si configuri come una partecipazione qualificata. In effetti, la disciplina di cui all'art. 177 c. 2-bis è calibrata sulle caratteristiche delle partecipazioni presso il conferente e non su quelle delle partecipazioni complessivamente acquisite dalla società conferitaria.

b) conferimenti di partecipazioni in società holding

Il D.Lgs. 192/2024 fornisce un importante contributo di razionalizzazione di tutti gli aspetti controversi sorti nel regime previgente, disciplinando la fattispecie nel nuovo comma 2-ter dell'art. 177 TUIR.

Ai sensi del nuovo art. 177, comma 2-ter del TUIR:

  1. si prendono in considerazione non più tutte le partecipazioni possedute dalla holding bensì solo quelle possedute direttamente ossia le società partecipate di primo livello. Si tiene conto delle società possedute indirettamente solo qualora la holding in questione le detenga per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. che a loro volta si qualifichino come holding di partecipazioni ai sensi dell'art.162-bis TUIR (e si configurino quindi come subholding).
  2. fatta questa selezione, l'esito del test si considera comunque positivo quando il valore contabile delle partecipazioni che - superando le soglie minime - si configurano come partecipazioni qualificate risulti superiore al 50% del valore contabile totale delle partecipazioni rilevanti. Non è quindi più necessario che tutte le partecipazioni possedute dalla/e holding siano partecipazioni sopra-soglia ma è sufficiente che la prevalenza di queste abbia tale caratteristica (c.d. test di prevalenza).
  3. in relazione alle partecipazioni possedute direttamente o (in presenza di subholding) anche indirettamente dalla holding, le percentuali di possesso partecipativo da confrontare con le soglie di qualificazione e i relativi valori contabili dovrebbero essere assunti tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo.

Si ipotizzi, ad esempio, che il conferente possieda una partecipazione del 40% in una holding A che detenga due partecipazioni: una partecipazione del 60% nella società operativa B e una partecipazione dell'80% nella subholding C la quale, a sua volta, sia titolare dell'40% della società operativa X.

Secondo quanto riportato nella tabella esemplificativa inserita nella relazione illustrativa al D.Lgs. 192/2024, in una situazione del genere, ai fini del calcolo occorrerà tener conto della partecipazione B (operativa) e della partecipazione X (operativa) assumendo che la prima sia in termini percentuali pari al 24% (40%*60%) e che la seconda sia invece pari al 12,8% (40%*80%*40%).

Analogo ragguaglio dovrebbe essere effettuato sui valori contabili. Sempre secondo quanto esemplificato nella relazione illustrativa, quindi, se la partecipazione B nel bilancio di A ha un valore contabile di 1.000 dovrà essere assunta per 240 (24% di 1.000) mentre se la partecipazione di X nel bilancio di C è iscritta per 500 dovrà essere assunta per 64 (12,8% di 500).

In merito alle nuove modalità di verifica del superamento delle soglie è stato osservato che l'individuazione delle partecipazioni rilevanti e dei relativi valori contabili dovrebbe avvenire alla data di effettuazione del conferimento:, ciò implicherebbe la necessità, per il conferente, di acquisire comunque un apposito bilancio infrannuale delle società che possiedano le partecipazioni rilevanti, riferito alla data del conferimento tuttavia, Assonime ritiene per coerenza di dare rilevanza all'ultimo bilancio d'esercizio chiuso prima del conferimento.

Le semplificazioni delineate dal nuovo comma 2-ter con riguardo ai conferimenti di partecipazioni in holding hanno quale logica di fondo quella di fare riferimento a valori contabili sia nell'individuazione delle holding – attraverso il richiamo della disciplina dell'art. 162-bis TUIR – sia nell'applicazione dell'approccio look through in quanto di più immediata e diretta acquisizione e verifica.

Gli scambi di partecipazioni intracomunitari

L'art. 178 TUIR prevedeva che il regime di neutralità degli scambi di partecipazioni intracomunitari fosse riconosciuto a condizione che la società scambiata e la società che acquisisce la partecipazione di controllo risultassero residenti in Stati membri diversi. E per converso, in presenza di questo requisito, diviene del tutto irrilevante il fatto che la società scambiata ovvero la società acquirente siano residenti in Italia, ossia nello stesso Paese di residenza dei soci conferenti: impostazione confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 43/E/2017.

Il D.Lgs. 192/2024 elimina il riferimento alla necessità che la società acquisita debba risiedere in uno Stato membro diverso rispetto a quello della società acquirente e viene stabilito che la società di cui si acquisisce il controllo deve essere residente “in uno Stato della comunità anche se diverso da quello” dell'acquirente.

La modifica in parola è conseguente all'ampliamento dell'ambito applicativo dei conferimenti domestici di partecipazioni di controllo che può ora avere ad oggetto anche partecipazioni in società non residenti ove è ormai divenuto indifferente che il Paese di residenza della società acquisita sia coincidente o meno con quello della società conferitaria/acquirente.

In quest'ottica si è ritenuto di garantire analoghe possibilità di accesso al regime di neutralità fiscale vigente per i conferimenti intracomunitari e di eliminare di conseguenza il vincolo di appartenenza della società acquisita e della società acquirente a Stati membri differenti.

Quotidianopiù è anche su WhatsApp! Clicca qui per iscriverti gratis e seguire tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

Approfondisci con


Conferimento d'azienda

Il conferimento è l'operazione mediante la quale un soggetto, detto conferente, trasferisce un asset a una società, detta conferitaria, ricevendo come corrispettivo di tale apporto delle azioni o quote della conferitari..

di

Carlo Bertoncello

- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPA

Registrati gratis

Per consultare integralmente tutte le news, i podcast e i video in materia di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale, la rassegna stampa del giorno e ricevere quotidianamente la tua newsletter

Iscriviti alla Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Funzionalità riservata agli abbonati

Per fruire di tutte le funzionalità e consultare integralmente tutti i contenuti abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.

Trovi interessante questo video?

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o contatta il tuo agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.

Ricerca Vocale

Clicca sul microfono per cominciare a registrare il messaggio.

“ ”