lunedì 30/06/2025 • 16:41
Il messaggio INPS 30 giugno 2025 n. 2066 fornisce indicazioni sulla proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa.
redazione Memento
L'INPS, con il messaggio n. 2066 del 30 giugno 2025, fornisce chiarimenti sulla proroga "tacita" degli ammortizzatori sociali destinati alle aree di crisi industriale complessa (ex art. 27 c. 8 DL 83/2012), sulla ripartizione dei relativi fondi tra le Regioni interessate, e sulle modalità di contabilizzazione degli oneri relativi ai trattamenti in questione.
Proroga
Si ricorda che la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) aveva stanziato per il 2025 una cifra pari a 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per le integrazioni salariali straordinarie di cui all'art. 44 c. 11-bis D.Lgs. 148/2015 e per i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter DL 50/2017.
Anche alla luce di quanto disposto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 c. 289 L. 178/2020), tali trattamenti sono "implicitamente prorogati e rifinanziati" anche per l'anno 2025.
A tal fine, il messaggio n. 2066 rammenta che a ogni singolo lavoratore può essere concesso un massimo di 12 mesi di mobilità in deroga (a patto di risultare beneficiario delle relative misure regionali di politica attiva del lavoro); pertanto, data la suddetta proroga, "a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo restando il requisito della continuità".
Ripartizione
I 70 milioni di euro destinati a tali misure della legge di bilancio 2025 sono così ripartiti tra le Regioni:
Regione | Stanziamento |
Toscana | 34.674.679,17 euro |
Molise | 5.065.286,82 euro |
Lazio | 8.082.032,72 euro |
Puglia | 1.739.493,81 euro |
Sicilia | 1.739.493,81 euro |
Sardegna | 8.480.032,35 euro |
Campania | 4.275.580,12 euro |
Piemonte | 3.769.033,93 euro |
Marche | 2.174.367,27 euro |
Totale | 70.000.000,00 euro |
Istruzioni contabili
Inoltre, l'INPS comunica che per la contabilizzazione degli oneri relativi ai trattamenti sopra citati andranno utilizzati i conti già in uso GAU30210, GAU30280, GAU30165, GAU30265, istituiti con il messaggio INPS n. 1873 del 4 maggio 2017, e il conto GAU30275, istituito con la circolare INPS n. 159/2017.
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