lunedì 30/06/2025 • 11:54
L’INPS, con Mess. 27 giugno 2025 n. 2052, espone le modalità operative per le domande di rinnovo dell’assegno di inclusione (ADI) che, dal 1° luglio 2025, sono possibili per chi ha beneficiato del sussidio da gennaio 2024.
redazione Memento
L’INPS, con Mess. 27 giugno 2025 n. 2052, comunica che nel mese di giugno 2025 è stata erogata la diciottesima mensilità in favore dei beneficiari che senza soluzione di continuità hanno percepito l’ADI dalla mensilità di gennaio 2024. Pertanto, i medesimi beneficiari dal 1° luglio 2025 possono presentare una nuova domanda.
A tale riguardo si informa che al componente del nucleo familiare che ha richiesto l’ADI l’INPS invia un SMS con il seguente testo: “Hai percepito le 18 mensilità di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese”.
Dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinnovo potranno essere riconosciute le nuove mensilità spettanti.
Pertanto, per le domande di rinnovo presentate dal mese di luglio 2025, in caso di esito positivo dell’istruttoria, i primi pagamenti saranno disposti il 14 agosto 2025.
Semplificazioni per la presentazione della domanda di rinnovo per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni
In questo caso il richiedente non è obbligato all’iscrizione al SIISL e alla sottoscrizione di un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo: verranno considerati validi l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo effettuati nel corso della presentazione della precedente domanda, la cui nuova decorrenza verrà associata alla data di presentazione della domanda di rinnovo.
Qualora il richiedente che presenta domanda di rinnovo dell’ADI, pur non essendovi tenuto, compili il PAD nucleo, la sottoscrizione viene considerata quale aggiornamento del PAD nucleo associato alla precedente domanda e la sua decorrenza coinciderà sempre con la data di presentazione della domanda di rinnovo.
Nel caso in cui la composizione del nucleo familiare sia variato, al netto di nascite e decessi, rispetto alla precedente domanda “terminata”, la domanda di rinnovo deve essere presentata secondo le regole ordinarie di presentazione, compreso l’obbligo di iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo.
Presentazione della domanda di rinnovo
Il modello di domanda utilizzato è lo stesso già utilizzato per le prime domande.
La domanda può essere presentata sia dal medesimo richiedente della precedente domanda “terminata” sia da un diverso componente del nucleo familiare maggiorenne, a condizione che si tratti di un soggetto già appartenente al nucleo originario.
A tale riguardo si specifica che, qualora i dati di contatto siano differenti rispetto a quelli associati alla precedente domanda, il nuovo richiedente deve aggiornarli sia nella domanda (se non già in possesso dell’Istituto) che nell’apposita sezione del SIISL.
In relazione alle modalità di disposizione dei pagamenti si precisa che, qualora nella precedente domanda “terminata” sia stata richiesta la suddivisione dell’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano la responsabilità genitoriale o che siano considerati nella scala di equivalenza (c.d. individualizzazione carta ADI), la medesima richiesta deve essere ripetuta anche nella domanda di rinnovo, qualora si volesse mantenere la continuità dell’individualizzazione dei pagamenti.
Presentazione presso i servizi sociali
È obbligatorio per i beneficiari dell’ADI presentarsi presso i Servizi Sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD: per le domande di rinnovo, la decorrenza dei centoventi giorni coincide con la data di presentazione della domanda medesima.
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Francesca Bicicchi
- Consulente del Lavoro in Roma e BolognaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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