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venerdì 27/06/2025 • 12:02

Fisco LA CIRCOLARE DELLE DOGANE

Importazione di beni culturali: operativa dal 28 giugno 2025 la piattaforma ICG

Con circolare 26 giugno 2025 n. 15/D, l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti circa l'ambito di applicazione e i controlli doganali in vista dell'entrata in funzione della piattaforma ICG per l'importazione di beni culturali, operativa dal 28 giugno 2025.

a cura di

redazione Memento

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Dal 28 giugno 2025, in attuazione del Reg. UE 2019/880 relativo all'introduzione e importazione di beni culturali da Paesi terzi, entra in funzione la piattaforma europea per l'importazione di beni culturali ICG - Import of cultural goods - disponibile sul sistema unionale TRACES NT.

Con la Circolare n. 15/D del 26 giugno 2025 si intende fornire chiarimenti e istruzioni operative in merito all'applicazione del Reg. UE 2019/880 nonché sulle modalità di applicazione fissate dal Reg. UE 2021/1079.

Ambito di applicazione

L'art. 2 Reg. UE 2019/880 definisce:

- “introduzione di beni culturali”: l'entrata nel territorio doganale dell'Unione di beni culturali che sono soggetti a vigilanza doganale o a controlli doganali nel territorio doganale dell'Unione;

“importazione di beni culturali”:

a) l'immissione di beni culturali in libera pratica di cui all'art. 201 Reg. UE 952/2013; o

b) il vincolo di beni culturali a una delle seguenti categorie di regimi speciali di cui all'art. 210 Reg. UE 952/2013:

i) deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche,

ii) uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale,

iii) perfezionamento attivo.

L'art. 3 Reg. UE 2019/880 ha disposto che:

- per poter importare i beni rientranti tra le categorie di beni più sensibili (es. oggetti archeologici), elencati nella parte B dell'allegato, è necessaria una licenza di importazione (art. 4), rilasciata da parte dell'autorità competente dello Stato membro (in Italia il Ministero della Cultura MIC);

- per poter importare i beni rientranti tra le categorie di beni meno sensibili elencati nella parte C dell'allegato, è necessaria una dichiarazione dell'importatore (art. 5) con cui deve essere attestata la legittimità dell'esportazione dal Paese terzo.

In entrambi i casi, i documenti devono essere caricati nel sistema ICG e allegati alla dichiarazione doganale.

Controlli doganali

In attesa del completamento delle attività, in corso di svolgimento, che consentiranno l'interoperabilità tra i sistemi AIDA e TRACES NT anche per i certificati (licenze e dichiarazioni) ICG, gli Uffici delle dogane devono attenersi alle seguenti istruzioni operative.

In primo luogo, devono verificare la correttezza dell'utilizzo dei seguenti codici documento indicati nei data element della dichiarazione doganale:

- L049 (Licenza di importazione per beni culturali);

- L050 (Dichiarazione dell'importatore di beni culturali);

- L065 (Dichiarazione dell'importatore per beni culturali, presentata in sostituzione di una licenza, per

beni culturali vincolati al regime di ammissione temporanea);

- Y138 (Esenzione dalla presentazione dei documenti richiesti per l'importazione di beni culturali).

In presenza di beni soggetti a licenze di importazione rilasciata dal MIC, fatti salvi tutti i consueti controlli di natura doganale, devono, inoltre, essere effettuate le seguenti verifiche:

  • se i beni sono vincolati al regime di importazione, accertamento della presenza della documentazione richiesta, della corrispondenza dei beni presentati con quelli descritti nella licenza di importazione e dell'indicazione dell'identificativo della licenza nella dichiarazione doganale;
  • se i beni culturali sono vincolati al regime di deposito doganale, accertamento della corrispondenza del numero di classificazione tariffaria della TARIC, indicato nell'allegato al Regolamento, con quello indicato nella dichiarazione in dogana.

Per quanto concerne, invece, i beni oggetto di dichiarazioni dell'importatore (Statement) gli Uffici delle dogane, fatti salvi tutti i consueti controlli di natura doganale, sono tenuti ad effettuare le seguenti verifiche, previste dall'art. 13 Reg. UE 2021/1079:

  • se i beni sono vincolati al regime di importazione, accertare che questi corrispondano a quelli descritti nella dichiarazione dell'importatore e che nella dichiarazione sia indicato l'identificativo dello Statement;
  • se i beni culturali sono vincolati al regime di deposito doganale, accertare la corrispondenza del numero di classificazione tariffaria della TARIC, indicato nell'allegato al Regolamento, con quello indicato nella dichiarazione in dogana.

Fonte: Circ. AD 26 giugno 2025 n. 15/D

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