lunedì 30/06/2025 • 06:00
La Risp. AE 26 giugno 2025 n. 171 introduce un orientamento espansivo sulla tassazione del differenziale positivo da acquisto di crediti d'imposta, ora qualificato come provento rilevante. Inoltre, la risposta chiarisce la qualificazione degli interessi attivi bancari e il trattamento dei premi assicurativi professionali.
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La Risp. AE 26 giugno 2025 n. 171 si inserisce nel quadro delle riforme introdotte dal D.Lgs. 192/2024, che ha portato, dal 2024, all'adozione del principio di onnicomprensività per il reddito di lavoro autonomo, e successivamente al DL 84/2025.
La risposta in oggetto fornisce chiarimenti in tema di:
Differenziale positivo sui crediti da bonus edilizi: imponibile in base all'utilizzo
Il quesito più interessante riguarda il trattamento del differenziale positivo generato dall'acquisto di crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi (art. 121 DL 34/2020, decreto Rilancio), acquistati a un prezzo inferiore al loro valore nominale.
Mentre il contribuente sosteneva la non imponibilità di tale provento, l'Agenzia ha stabilito che:
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Maurizio Tarantino
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