L'Agenzia delle Entrate, nella Risp. AE 26 giugno 2025 n. 171, interviene sulle novità introdotte dal 2024 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, rispondendo a un quesito posto da un'associazione professionale di commercialisti. L'associazione professionale tra commercialisti chiede chiarimenti sul regime fiscale, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo (art. 54 TUIR), riguardo a tre fattispecie: se gli interessi attivi maturati sul conto corrente dell'associazione, accreditati dalla banca, vadano qualificati come reddito di lavoro autonomo o di capitale; quale sia il trattamento fiscale del premio di assicurazione per rischi professionali complessivamente pagato dall'associazione e del riaddebito pro-quota agli altri assicurati; come debba essere inquadrato il differenziale tra valore nominale e prezzo di acquisto di un credito d'imposta da bonus edilizi (non essendo corrispettivo di una prestazione professionale) e quale sia la corretta imputazione temporale del relativo provento, dato che il credito sarà utilizzato in compensazione solo negli anni successivi. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in oggetto, chiarisce che: gli interessi attivi maturati su conti correnti bancari, anche se percepiti da associazioni professionali, costituiscono redditi di capitale e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo, essendo soggetti a ritenuta d'imposta alla fonte; le somme incassate dall'associazione a titolo di ribaltamento del premio assicurativo pro quota agli altri assicurati non costituiscono proventi rilevanti ai fini del reddito di lavoro autonomo. L'associazione potrà dedurre solo la quota di premio effettivamente rimasta a suo carico; il differenziale positivo derivante dall'acquisto di crediti di imposta da bonus edilizi (valore nominale superiore al prezzo pagato) assume rilevanza fiscale in base al principio di onnicomprensività dal 2024: il costo d'acquisto rileva nell'anno di sostenimento, mentre il valore nominale sarà rilevante ai fini IRPEF al momento dell'utilizzo in compensazione. Fonte: Risp. AE 26 giugno 2025 n. 171
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Maurizio Tarantino
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