venerdì 27/06/2025 • 06:00
È possibile negare l'esenzione di una cessione intracomunitaria solo perché il fornitore non dispone delle prove previste dall'art. 45 bis Reg. UE 282/2011, ma tuttavia dispone di altre prove che testimonino lo spostamento fisico dei beni da uno Stato membro verso un altro? È una delle domande pregiudiziali sollevate nel 2024 avanti la CGUE.
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Prova cessioni intra
Una Corte tributaria croata ha chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi se l'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA , relativo all'esenzione dall'IVA delle cessioni intracomunitarie di beni, e l'art. 45 bis Reg. UE 282/2011, relativo alla prova della spedizione o del trasporto dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio, ma nella Comunità, debbano essere interpretati nel senso che si deve negare l'esenzione dall'IVA ad un fornitore nel caso in cui questi non abbia dimostrato il ricorrere delle condizioni previste all'art. 45 bis Reg. UE 282/2011, o se invece l'autorità fiscale, benché il fornitore non disponga di elementi di prova sufficienti a fondare la presunzione di cui all'art. 45 bis Reg. UE 282/2011, ma disponga, tuttavia, di prove dello spostamento fisico dei beni da uno Stato membro verso un altro Stato membro, sia tenuta a valutare gli elementi di prova prodotti e ad accertare la circostanza essenziale ai fini dell'esenzione di cui all'art. 138 della direttiva IVA, vale a dire se i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio, ma nella Comunità.
Con l'art. 45-bis Reg. UE 282/2011, introdotto dal Reg. UE 1912/2018 ed immediatamente applicabile ...
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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