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martedì 24/06/2025 • 16:18

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Trattamenti pensionistici integrativi erogati ai dipendenti: trattamento fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 24 giugno 2025 n. 169, chiarisce quale sia il corretto regime di detraibilità fiscale dei trattamenti pensionistici integrativi erogati a seguito del versamento di contributi personali da parte dei dipendenti collocati in quiescenza.

a cura di

redazione Memento

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L’Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 24 giugno 2025 n. 169, chiarisce quale sia il corretto regime di detraibilità fiscale dei trattamenti pensionistici integrativi erogati a seguito del versamento di contributi personali da parte dei dipendenti collocati in quiescenza.

Il caso
L'Ente istante chiede chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle detrazioni da lavoro applicabili ai trattamenti pensionistici integrativi erogati a favore dei propri pensionati.
Al riguardo, l'Istante rappresenta che tali trattamenti pensionistici sono stati riconosciuti anche dopo la cessazione del Fondo di pensione e previdenza delle Camere di Commercio, a condizione che il dipendente in servizio abbia continuato a versare il contributo personale del 2,70 per cento al fine di godere di maggiori benefici pensionistici al momento del collocamento in quiescenza.

Il quesito posto all’AE
L'Ente istante chiede chiarimenti in merito alle modalità di calcolo delle detrazioni da lavoro applicabili ai trattamenti pensionistici integrativi erogati a favore dei propri pensionati, chiedendo conferma che tale trattamento pensionistico rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La Risposta delle Entrate
Sulle prestazioni della previdenza complementare spetta una detrazione dall'imposta lorda.
Il Fondo di pensione e previdenza è stato in seguito soppresso e il personale dipendente dell'Istante «è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali».
La Cassa è, dunque, subentrata nella gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dell'Istante.
Al fine di consentire ai dipendenti in servizio di poter godere di un maggior beneficio pensionistico a seguito del loro collocamento a riposo, è previsto a carico dei dipendenti «oltre ai contributi normalmente dovuti, anche il contributo del 2,70 per cento sulla retribuzione complessiva del soppresso fondo di pensione e di previdenza delle Camere».
Ciò posto, si ritiene che i trattamenti pensionistici integrativi erogati al momento del collocamento a riposo dei dipendenti dell'Istante, rappresentando emolumenti della stessa natura dei trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa, non costituiscano prestazioni derivanti da forme pensionistiche complementari e, pertanto, si qualificano come redditi di lavoro dipendente.

Fonte: Risp. AE 24 giugno 2025 n. 169

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- Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università  degli Studi Link Campus University

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