mercoledì 25/06/2025 • 06:00
In tema di CPB, l'Agenzia delle Entrate, con Circ. AE 24 giugno 2025 n. 9, fornisce le istruzioni relative alle regole per l'adesione al biennio 2025-2026, alle cause di esclusione e decadenza e alla determinazione degli acconti. Per il biennio 2025-2026 è possibile aderire con la dichiarazione o inviando il Modello CPB insieme al solo frontespizio di Redditi 2025.
La Circ. AE 24 giugno 2025 n. 9 illustra in modo dettagliato il nuovo istituto del concordato preventivo biennale (CPB), analizzando requisiti, modalità di adesione, cause di esclusione e decadenza, effetti e modalità di calcolo degli acconti. Per il biennio 2025-2026 possono aderire i contribuenti che nel 2024 hanno esercitato prevalentemente attività nei settori con ISA approvati e che non hanno già aderito al primo biennio. L'adesione al CPB per il biennio 2025-2026 può essere presentata con la dichiarazione dei redditi e i modelli ISA entro il 30 settembre 2025, oppure autonomamente con il modello CPB. Il termine per accettare la proposta CPB è stato posticipato al 30 settembre 2025 dal D.Lgs. 81/2025. Inoltre, la Circolare precisa che non è prevista la possibilità di rateizzare gli avvisi bonari: per non decadere dal concordato preventivo biennale, il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni.
Proposta di concordato: dati del contribuente quale punto di partenza
Il documento di prassi in oggetto richiama i contenuti, ancora attuali ed operativi, della precedente Circ. AE 17 settembre 2024 n. 18/E, adeguandola al Decreto Correttivo (D.Lgs. 81/2025).
Tra le novità di maggior rilievo, l'Agenzia si è soffermata sul fatto che la metodologia adottata per l'adesione al CPB si innesta nel processo di progressiva digitalizzazione del dialogo tra Fisco e contribuente, nell'ottica di ridurre e semplificare gli adempimenti fiscali. Quanto al processo di calcolo della proposta, questa risulta assai trasparente siccome si basa sui dati dichiarati dal contribuente, tenuto conto delle modalità di calcolo definite, per le proposte relative al biennio 2025-2026, al DM MEF 28 aprile 2025.
L'Amministrazione ha poi sottolineato come per l'elaborazione della proposta di concordato, oltre alle informazioni dichiarate dal contribuente, verranno utilizzati anche i dati, acquisiti dalle banche dati nella disponibilità del Fisco e di altri soggetti pubblici.
Ricapitolando, come base di partenza si utilizzano i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d'imposta 2024 all'interno dei Modelli ISA, per effettuare una valutazione prettamente economica dei risultati raggiunti dal contribuente nello stesso periodo d'imposta. Terminata tale prima fase di analisi, saranno effettuati ulteriori passaggi metodologici finalizzati, ad esempio, a verificare la coerenza con i valori di riferimento settoriali e a valorizzare le proiezioni macroeconomiche per i periodi 2025-2026.
Eventi straordinari: quale incidenza?
In fase di inserimento, all'interno del software, dei dati necessari al calcolo della proposta di CPB, il contribuente potrà comunicare la presenza di possibili eventi straordinari di cui l'Agenzia terrà conto per determinare in modo ancor più puntuale la proposta: si dovrà rendere noto se si siano verificati eventi straordinari idonei a condizionare il regolare svolgimento dell'attività economica sino al punto di comportarne la sospensione per un significativo lasso temporale.
Nel dettaglio, saranno considerate idonee ad incidere sulla rideterminazione quelle sospensioni pari ad almeno 30 giorni. In tal caso, le proposte saranno così ridotte:
Esclusione dal concordato: ulteriore causa dettata dai debiti fiscali?
Oltre a quanto previsto dalla norma, l'Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che, comportano l'esclusione dal CPB, quei debiti scaturenti dalla notifica degli atti - previsti dall'art. 10, comma 2 - che, nel caso di concordato per gli anni 2025 e 2026, al 31 dicembre 2024 siano divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato o perché non più impugnabili. Non rilevano quindi, a parere del Fisco, i debiti per i quali, alla data sopra indicata, pendono ancora i termini di pagamento e/o quelli di impugnazione o vi sia un contenzioso pendente.
Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che, entro i termini previsti per aderire allo stesso, abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.
Come chiarito nella FAQ n. 9 dell'8 ottobre 2024, ai fini della determinazione della soglia di 5.000 euro relativa al debito residuo, devono considerarsi, complessivamente, sia i debiti contributivi che i debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Non concorrono alla determinazione della predetta soglia, sino alla decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione.
La norma prevede che la verifica della situazione debitoria debba essere effettuata con riferimento all'anno precedente a quelli cui si riferisce la proposta di concordato: pertanto, per un contribuente che abbia intenzione di aderire alla proposta di concordato per i periodi d'imposta 2025 e 2026, tale verifica deve essere effettuata con riferimento al 31 dicembre 2024. Il contribuente che intenda aderire alla proposta e sia intenzionato a rimuovere la causa ostativa all'accesso all'istituto mediante l'estinzione del debito, ovvero della parte di esso eccedente i 5.000 euro, dovrà procedere in tal senso in un momento precedente a quello di accettazione della proposta.
Cause introdotte dal Decreto correttivo
Si aggiungono poi ulteriori cause di esclusione dal CPB, introdotte dal Decreto Correttivo, ossia:
Nel primo caso, è escluso dal CPB il titolare di reddito di lavoro autonomo laddove non aderisca al CPB anche l'associazione, la società tra professionisti o tra avvocati partecipata, fatto salvo il caso in cui per l'attività esercitata dall'associazione o società non risultino approvati gli ISA.
La seconda casistica invece comporta che se non aderiscano al CPB, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo, partecipanti all'ente associativo. In coerenza con tale ipotesi, è fatto salvo il caso ove non risultino approvati gli ISA per l'attività esercitata dal professionista partecipante. Tali disposizioni si applicano a decorrere dalle opzioni per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell'entrata in vigore del Decreto correttivo.
Attenzione, non saranno interessati da tale previsione i contribuenti che, in nel periodo compreso tra il 30 aprile 2025 ed il 13 giugno 2025, abbiano aderito al CPB per i periodi 2025-2026.
Ambito oggettivo del CPB: determinazione del VPN?
L'Agenzia ha precisato che, ai fini del valore della produzione oggetto del concordato, il VPN (Valore della Produzione Netta) va considerato al netto anche delle spese per il personale e delle altre deduzioni in base all'art. 11 D.Lgs. 446/97, ciò in quanto, sebbene l'art. 17 del Decreto CPB, nel definire il valore della produzione netta da dichiarare, non richiami l'art. 11 D.Lgs. 446/97, tale norma contiene regole comuni per la determinazione del VPN. Quindi, in fase di compilazione della proposta di adesione, dev'essere dichiarato il valore della produzione netta relativo al periodo precedente l'inizio del biennio al netto di tali spese.
Anche per l'IRAP, come accade per i redditi di lavoro autonomo e d'impresa, il saldo netto tra il VPN oggetto di concordato e le componenti previste non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
Il contribuente che accetta la proposta dell'Agenzia si impegna a dichiarare sia gli importi concordati, sia gli importi effettivi, relativi ai due periodi d'imposta oggetto del concordato stesso. Le disposizioni che disciplinano il CPB prevedono, inoltre, che il versamento delle imposte e dei contributi dovuti sul reddito e sul valore della produzione concordati sia oggetto di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/73.
Nei periodi d'imposta oggetto di concordato, i contribuenti devono rispettare gli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e comunicare i dati per gli ISA. L'obbligo di presentazione dei Modelli ISA non sussiste quando ricorrono le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi, salvo alcune eccezioni, previste dall'art. 9-bis DL 50/2017.
Circostanze eccezionali
Tra le circostanze eccezionali, che determinino minori redditi o valori della produzione netta, eccedenti il 30% rispetto a quello oggetto di concordato, la lett. f) dell'art. 4 DM 14 giugno 2024 prevede la “sospensione dell'esercizio della professione con comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza”.
Tale causa, secondo quanto previsto dall'Agenzia, andrà ad operare anche in caso di associazioni tra professionisti qualora uno di essi abbia sospeso l'esercizio della professione, comunicandola preventivamente all'ordine professionale di appartenenza e, in conseguenza di tale evento, l'ente associativo realizzi minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto di concordato.
Fonte: Circ. AE 24 giugno 2025 n. 9
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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