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martedì 24/06/2025 • 12:23

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Atti di attribuzione di beni del trust: imposta su successioni e donazioni

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 24 giugno 2025 n. 170, ha fornito chiarimenti in tema di applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni agli atti di trasferimento dei beni che saranno posti in essere dal trustee per i trust successivi al primo.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 170 del 24 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che agli atti di attribuzione dei beni di un trust da parte del trustee ai trust successivi deve essere applicata l'imposta di donazione, così come anche le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale nel caso dei trasferimenti aventi ad oggetto beni immobili. In particolare, ai fini della determinazione dell'imposta, la relativa aliquota viene individuata nella misura dell'8%.

Si ricorda che il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito disponente (o settlor), con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi, trasferisce ad un altro soggetto, definito trustee, beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

L'effetto principale dell'istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Il presupposto dell'imposta di donazione coincide con l'atto di trasferimento dei beni e/o diritti da parte del trust a favore dei beneficiari, anche nell'ipotesi in cui i beneficiari medesimi siano trust.

Nel caso di specie, il trust è stato istituito in Italia nel 2014, i disponenti del trust sono tre fratelli e i beneficiari (di reddito e finali) sono i discendenti in linea retta di ciascun disponente.

La durata del trust è di 20 anni dalla data dell'atto istitutivo e il regolamento del trust prevede che ai beneficiari finali è attribuito il patrimonio del trust in parti eguali tra le differenti linee di discendenza.

Il trustee è tenuto fin quando i beneficiari non abbiano compiuto il 30° anno di età a dichiarare istituito un diverso trust, il cui scopo sia conforme e funzionale alle esigenze, bisogni e interessi della famiglia di ognuno dei beneficiari. Conseguentemente, il 27 novembre 2014, il trustee ha istituito tre distinti trust e per ognuno di essi è stato nominato lo stesso trustee.

Il trustee intende, quindi, attribuire a ciascuno dei tre trust successivi sopra indicati una quota di 1/3 delle azioni e degli immobili presenti nel patrimonio del trust e chiede chiarimenti in merito all'applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale alle predette attribuzioni.

Come chiarito dall'AE, con riferimento ai beni compresi nel patrimonio del trust che verranno trasferiti ai tre trust successivi, l'attività gestionale effettuata dal trustee si ritiene completata e il trust appare aver raggiunto il suo scopo ovvero quello di garantire che la proprietà del gruppo resti unita e indivisa.

Si ritiene, pertanto, che agli atti di trasferimento delle quote di patrimonio (azioni e immobili) del trust da parte del trustee ai tre trust successivi, in qualità di beneficiari, siano applicabili le disposizioni previste, in generale, per gli atti di trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari (art. 4bis D.Lgs. 346/90 e Circ. AE 34/E del 2022).

Pertanto, agli atti di attribuzione dei beni sopra descritti dal trustee ai tre trust successivi deve essere applicata l'imposta di donazione, così come anche le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale nel caso dei trasferimenti aventi ad oggetto beni immobili.

Il valore dei beni dovrà essere determinato, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento al momento in cui verrà effettuato il predetto trasferimento, data in cui dovrà essere valutata anche l'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni, sulla base della presenza dei relativi presupposti.

In particolare, ai fini della determinazione dell'imposta, la relativa aliquota viene individuata nella misura dell'8%, secondo quanto previsto dall'art. 7 c. 1 lett. d) D.Lgs. 346/90, in ragione del fatto che non sussiste alcun rapporto di parentela tra i disponenti e i beneficiari coincidenti con i trust successivi.

Fonte: Risp. AE 24 giugno 2025 n. 170

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- Dottore Commercialista e Partner Bertoncello BPA

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