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lunedì 23/06/2025 • 12:25

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Tremonti Ambiente e IV Conto Energia: mancata definizione

Con Risp. AE 23 giugno 2025 n. 167, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile restituire i benefici fiscali della Tremonti Ambiente per usufruire degli incentivi tariffari del IV conto energia, in caso di mancata adesione alla definizione.

a cura di

redazione Memento

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L'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 23 giugno 2025 n. 167, ha chiarito che essendo scaduto il termine previsto (31 dicembre 2020) per l'adesione alla definizione ex art. 36 DL 124/2019, non è più possibile procedere alla restituzione delle imposte sui redditi non versate a seguito della fruizione dei benefici fiscali della Tremonti Ambiente, al fine di conservare il diritto a fruire delle tariffe incentivanti (nel caso di specie, relative al IV Conto Energia) riconosciute dal GSE.

La rinuncia alle perdite fiscali eventualmente disponibili non può rappresentare una revoca della fruizione dei benefici fiscali della Tremonti Ambiente, poiché altrimenti si introdurrebbe una nuova forma di definizione non consentita dal legislatore.

Si ricorda che l'agevolazione della Tremonti Ambiente di cui all'art. 6 L. 388/2000 prevedeva che, a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorresse a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tale disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012. Conseguentemente, i contribuenti potevano continuare a beneficiare di detta agevolazione per gli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012.

Con due comunicati stampa del 22 novembre 2017 e del 14 novembre 2018, il GSE aveva escluso la cumulabilità della tariffa incentivante del III, IV e V Conto Energia con il beneficio fiscale della Tremonti Ambiente; tale non cumulabilità è stata, poi, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con la sentenza n. 7830 del 18 agosto 2023.

Il legislatore era intervenuto con l'art. 36 DL 124/2019 al fine di consentire ai soggetti interessati di conservare il diritto di beneficiare delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia qualora le stesse fossero state fruite, in cumulo, con la detassazione fiscale prevista dalla Tremonti Ambiente, restituendo il relativo vantaggio fiscale ottenuto.  Il termine per aderire alla definizione era il 31 dicembre 2020.

Nel caso di specie, la società istante ALFA ha provveduto nel 2019 a una fusione per incorporazione di BETA. Quest'ultima nel periodo 2011 – 2018 ha usufruito della Tremonti Ambiente operando, a fronte degli investimenti eseguiti (pannelli fotovoltaici), una serie di variazioni in diminuzione del reddito di impresa.

In seguito all'esecuzione di tali investimenti, BETA ha anche chiesto al GSE il riconoscimento della tariffa incentivante denominata IV Conto Energia; tale riconoscimento è avvenuto da parte del GSE con provvedimento del 2012.

Nel 2022 il GSE ha disposto la decadenza dalla tariffa incentivante del IV Conto Energia, in considerazione del divieto di cumulo di detta tariffa con i benefici fiscali della Tremonti Ambiente.

ALFA afferma di aver rinunciato, in modo irreversibile, al beneficio fiscale della Tremonti Ambiente, non riportando, a seguito della fusione, nelle proprie dichiarazioni fiscali le perdite residue di BETA derivanti da detto beneficio e non ancora utilizzate al 2019.

ALFA non ha fatto ricorso alla definizione ex art. 36 DL 124/2019, ma intende restituire i benefici fiscali della Tremonti Ambiente (relativi agli anni 2011-2018) fruiti da BETA, in modo da rientrare in possesso delle somme spettanti a titolo del IV Conto Energia (trattenute dal GSE), chiede chiarimenti in ordine alle norme e alle procedure applicabili nel proprio caso specifico.

Come chiarito dall'AE, non è possibile rinunciare a perdite non utilizzate come alternativa alla restituzione delle imposte non versate a seguito dei benefici della Tremonti Ambiente al fine sempre di mantenere il diritto alla fruizione degli incentivi tariffari dei Conti Energia. La posizione di ALFA deve considerarsi definitivamente consolidata con la conseguenza di non poter più procedere alla restituzione dei benefici fiscali della Tremonti Ambienti.

Fonte: Risp. AE 23 giugno 20245 n. 167

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