lunedì 23/06/2025 • 06:00
Gli enti non commerciali non soggetti IVA devono presentare il Modello INTRA-13 se intendono effettuare acquisti intracomunitari di beni imponibili ai fini IVA in Italia, mentre il Modello INTRA-12 deve essere presentato, entro ciascun mese, da medesimi enti in relazione agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente.
L'art. 38 c. 1 DL 331/93 stabilisce che l'IVA è dovuta non solo sugli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, ma anche sugli acquisti intracomunitari effettuati da enti, associazioni e altre organizzazioni, soggetti passivi IVA.
Per questi ultimi, quindi, gli acquisti di beni effettuati presso fornitori di altro Stato UE assumono natura intracomunitaria, anche se relativi all'attività istituzionale non soggetta ad imposta e indipendentemente dal loro ammontare.
Per gli acquisti intracomunitari relativi all'attività istituzionale devono essere assolti gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali soggetti IVA, con la sola esclusione della presentazione del modello INTRA-13, riguardante la dichiarazione preventiva degli acquisti intracomunitari. Per gli acquisti intracomunitari relativi all'attività commerciale, invece, devono essere assolti gli stessi obblighi previsti per tutti gli altri contribuenti.
Gli acquisti ad uso promiscuo, afferenti sia l'attività commerciale che quella istituzionale, devono essere obbligatoriamente imputati, all'atto dell'annotazione della relativa fattura nei registri IVA, a ciascuna delle predette attività per la parte di rispettiva competenza.
Ai fini della detrazione IVA, l'art. 45 DL 331/93 stabilisce che gli enti non commerciali soggetti IVA possono esercitare la detrazione se i beni acquistati sono utilizzati nell'attività commerciale o, “pro-quota”, per quelli ad utilizzo promiscuo, nell'ambito sia dell'attività commercia, sia di quella istituzionale.
In merito, invece, agli acquisti di beni presso fornitori di altri Stati UE, posti in essere dagli enti non commerciali non soggetti IVA, l'art. 38 c. 5 lett. c) DL 331/93 prevede un sistema alternato di applicazione dell'imposta, nello Stato di origine o in quello di destinazione, a seconda del volume di acquisti effettuati nell'anno precedente o in quello in corso. In particolare, al di sotto della soglia di 10.000,00 euro annui, l'IVA è addebitata dal fornitore comunitario, mentre al di sopra di questo limite monetario l'imposta è dovuta dall'ente italiano, previa attribuzione del numero di partita IVA, il quale ha la possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche ove sotto soglia.
La soluzione
Come anticipato, gli enti non commerciali non soggetti IVA devono presentare il modello INTRA-13 se intendono effettuare acquisti di beni di provenienza intracomunitaria, imponibili ai fini IVA in Italia.
Per tali enti, si applica, pertanto, la disciplina del citato art. 38 c. 5 lett. c) DL 331/93, sicché, in assenza di opzione per il regime ordinario, gli acquisti di beni provenienti da altri Stati UE sono imponibili in Italia se, nell'anno solare precedente, sono stati effettuati acquisti intracomunitari di beni, compresi quelli effettuati in base a cataloghi, per corrispondenza e simili (cd. vendite a distanza) per un importo superiore a 10.000,00 euro, da assumere assunto al netto, sia dell'IVA, sia degli acquisti dei mezzi di trasporto “nuovi” e dei prodotti soggetti ad accisa.
L'IVA è, invece, dovuta nello Stato membro di origine per gli acquisti che, nell'anno precedente o in quello in corso, non hanno superato la soglia in oggetto e fino a quando, nell'anno in corso, la stessa non risulti superata.
In sostanza, come previsto dall'art. 50 c. 4 DL 331/93, fino al raggiungimento della soglia di 10.000 euro, gli enti non commerciali non soggetti IVA che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta in Italia, devono dichiarare gli acquisti intracomunitari soggetti a IVA che intendono effettuare utilizzando il modello INTRA-13, da presentare, esclusivamente in via telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto intracomunitario.
Nel modello va indicato sia l'ammontare imponibile degli acquisti intracomunitari in corso di effettuazione, sia l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell'anno, al netto dell'imposta.
In caso di esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'IVA in Italia, nonché in caso di superamento del limite di 10.000,00 euro, al solo fine del pagamento dell'imposta sugli acquisti di beni, è necessario richiedere l'attribuzione del numero di partita IVA mediante la presentazione del modello anagrafico AA7/10.
L'art. 49 c. 1 DL 331/93 prevede che il modello INTRA-12 deve essere presentato, entro ciascun mese, dagli enti non commerciali non soggetti IVA in relazione agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente.
Nel modello vanno indicati l'ammontare degli acquisti, l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo attestato di versamento.
Ai sensi dell'art. 49 c. 2 DL 331/93, entro il suddetto termine, l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari deve essere versata, cumulativamente, per tutti gli acquisti registrati nel mese.
Il modello INTRA-12, oltre che dagli enti non commerciali non soggetti IVA, deve essere presentato anche dagli agricoltori in regime di esonero di cui all'art. 34 c. 6 DPR 633/72, nonché dagli enti non commerciali soggetti passivi IVA, limitatamente agli acquisti realizzati nell'esercizio dell'attività istituzionale.
In base all'art. 30-bis DPR 633/72, gli enti non commerciali non soggetti IVA devono presentare il modello INTRA-12 anche per gli acquisti di beni e servizi soggetti a reverse charge “esterno”.
In sintesi, gli enti non commerciali non soggetti IVA che siano identificati ai fini IVA a seguito del superamento del limite di 10.000,00 euro o a seguito di opzione, sono in possesso di un numero identificativo che, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, esclude la necessità di distinguere se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell'ambito della propria attività istituzionale o economica, in quanto la tassazione avviene comunque in Italia (circolare n. 58/E/2009, § 1). Peraltro, l'ente non commerciale non soggetto IVA, anche se assimilato ad un operatore economico ai fini della territorialità, non può esercitare la detrazione, trattandosi comunque di acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale.
Di contro, gli enti non commerciali non soggetti IVA che non siano identificati ai fini IVA perché non hanno superato il limite di 10.000,00 euro e non hanno esercitato l'opzione per la tassazione in Italia degli acquisti di beni provenienti da altri Stati UE, in relazione alle prestazioni di servizi “generiche” acquistate non sono tenuti ad identificarsi e, quindi, ad applicare il reverse charge anche se le stesse sono di ammontare superiore a 10.000,00 euro (circolare n. 12/E/2010, § 3.8). Tali servizi, infatti, sono soggetti a IVA nello Stato del prestatore, in quanto il committente non rientra nella definizione “allargata” di soggetto passivo di cui all'art. 7-ter c. 2 lett. c) DPR 633/72, che considera tale gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'IVA.
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Si analizza, alla luce del quadro normativo più volte ritoccato e delle ultime novità, l'obbligo di presentazione dei modelli Intrastat. Ambito soggettivo, operazioni interessate, termini, declinazioni della compilazion..
Umberto Terzuolo
- Dottore CommercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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