giovedì 19/06/2025 • 11:30
La detrazione per l'acquisto di case antisismiche non spetta all'acquirente se il pagamento del prezzo è sostenuto direttamente dai genitori tramite donazione indiretta, anche se il beneficiario della detrazione è indicato nei bonifici. Per usufruire del beneficio è necessario che l'onere sia effettivamente a carico dell'acquirente (Risp. AE 19 giugno 2025 n. 165).
redazione Memento
Un contribuente che ha acquistato due unità immobiliari di categoria catastale A/2, realizzate dopo la demolizione e ricostruzione di un intero edificio con miglioramento di due classi sismiche, da parte di un'impresa di costruzione. L'alienazione è avvenuta entro i limiti temporali previsti dalla normativa e prima della scadenza dell'agevolazione.
Tuttavia, il pagamento del prezzo di acquisto è stato effettuato interamente con fondi messi a disposizione dai genitori dell'acquirente, configurando una donazione indiretta. In particolare, sono stati utilizzati sia assegni circolari sia bonifici bancari dedicati agli interventi antisismici, entrambi tratti dal conto corrente dei genitori. Nei bonifici è stato indicato il codice fiscale del figlio, acquirente e beneficiario della detrazione, pur non essendo il conto a lui intestato.
L'istante ha chiesto se, in presenza di queste circostanze, fosse comunque possibile usufruire del sismabonus acquisti, sia nella forma della detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, sia optando per la cessione del credito.
L'Agenzia delle Entrate, nel fornire la propria risposta, richiama il quadro normativo di riferimento: l'art. 16 c. 1-septies DL 63/2013, prevede che la detrazione per l'acquisto di case antisismiche si applichi a favore dell'acquirente che sostiene la spesa, entro un tetto massimo per ciascuna unità immobiliare. La ratio della norma, come ribadito anche nella prassi amministrativa, è che l'onere economico debba ricadere effettivamente sul soggetto che beneficia della detrazione.
L'Agenzia sottolinea che, per poter fruire dell'agevolazione, occorre che il soggetto acquirente sia non solo intestatario dell'immobile, ma anche colui che sostiene il costo dell'acquisto. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato integralmente da terzi, anche nell'ipotesi di una donazione indiretta, viene meno il presupposto soggettivo richiesto dalla normativa.
Il principio è stato ribadito anche in precedenti documenti di prassi, secondo cui la detrazione non spetta all'acquirente che non abbia sostenuto personalmente la spesa, anche se le somme sono state comunque utilizzate per l'acquisto e anche se nel bonifico è stato indicato il suo codice fiscale.
Nella fattispecie esaminata, sia dall'atto notarile sia dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, emerge che l'acquisto è avvenuto con una provvista di denaro fornita dai genitori. Pertanto, l'istante – pur essendo proprietario dell'immobile – non può beneficiare della detrazione prevista per il sismabonus acquisti, perché il pagamento non è stato sostenuto da lui, ma dai suoi genitori.
Questa interpretazione si basa sulla ratio della norma e sull'esigenza di evitare un'agevolazione fiscale non fondata su un reale esborso da parte del beneficiario. Resta fermo, precisa l'Agenzia, il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla concreta realizzazione degli elementi rappresentati nell'istanza.
In conclusione, la Risp. AE 19 giugno 2025 n. 165 ribadisce che il sismabonus acquisti spetta esclusivamente a chi acquista e paga, e non può essere riconosciuto se il prezzo è sostenuto da altri, anche nell'ambito di rapporti di parentela e di donazione indiretta.
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