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Con la Risp. AE 18 giugno 2025 n. 160, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardanti il trattamento fiscale, sia ai fini IVA che delle imposte sui redditi, applicabile ai riaddebiti dei costi sostenuti da una ASL designata come "capofila" regionale.

L’Azienda Sanitaria Locale istante, costituita per lo svolgimento di attività assistenziali e sanitarie a tutela della salute pubblica, comunica di essere stata designata dalla Regione come azienda sanitaria “capofila” nell’ambito della procedura per la gestione in outsourcing dei servizi logistici integrati di beni sanitari e non, e del confezionamento dei farmaci in dose unitaria destinati alle aziende del Servizio Sanitario Regionale. La procedura si è conclusa con l’aggiudicazione a favore di un raggruppamento temporaneo di imprese (“ditta aggiudicataria”).

Nel dettaglio, l'ASL gestisce, in nome e per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della regione, gli approvvigionamenti e i servizi logistici integrati, riaddebitando alle altre aziende i costi sostenuti, comprensivi di IVA, per l'acquisto di beni sanitari e per il pagamento dei servizi di gestione in outsourcing del magazzino unico regionale.

Secondo l'Agenzia, questi riaddebiti non assumono rilievo ai fini IVA, poiché non si integrano i presupposti soggettivi previsti dall'articolo 4 c. 4 DPR 633/72.

L'attività svolta dalla ASL "capofila" si configura infatti come istituzionale e non commerciale, in linea con il quadro normativo regionale e nazionale che disciplina le attività sanitarie e assistenziali degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

Anche ai fini delle imposte sui redditi, in particolare dell'IRES, l'Agenzia ribadisce che le ASL e le altre aziende sanitarie sono considerate enti non commerciali, secondo quanto previsto dall'art. 73 c. 1 TUIR e art. 74 c. 2 TUIR. Di conseguenza, i riaddebiti dei costi di acquisto dei beni e dei servizi logistici tra azienda "capofila" e aziende consorziate non sono considerati esercizio di attività commerciale e risultano irrilevanti ai fini dell'imposta.

Fonte: Risp. AE 18 giugno 2025 n. 160

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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