mercoledì 18/06/2025 • 11:19
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 18 giugno 2025 n. 158, a seguito del parere dell'ADM, ha confermato l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% a bevande (acque) addizionate di specifici minerali in concentrato liquido e integratori alimentari a base di minerali in concentrato liquido, da diluire.
redazione Memento
Con la risposta n. 158 del 18 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha confermato l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% a bevande e integratori alimentari, a condizione che, anche in base al parere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i prodotti possano essere ricondotti al numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che gli integratori alimentari di per sé non beneficiano dell'aliquota IVA ridotta perché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A allegata al DPR 633/72. Pertanto, l'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta va valutata caso per caso, sulla base del parere tecnico reso dall'Agenzia delle Dogane a seguito dell'analisi della composizione del singolo prodotto.
Numerosi documenti di prassi (cfr. Ris. AE 10 luglio 2008 n. 290/E e Ris. AE 14 ottobre 2008 n. 383/E, Risp. AE. 12 e 365 del 2019, Risp. AE 269 e 270 del 2020, Risp. AE 332 e 382 del 2021, Risp. AE 121 e 563 del 2022 e Risp. AE 337 del 2023) chiariscono che agli integratori alimentari si applica l'aliquota IVA del 10% quando, sulla base del parere reso da ADM, è possibile classificarli nell'ambito della voce 21.06 (in particolare 21.06.90 ''Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove'') e quindi ricondurli al numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v.d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura,...).
Nel caso di specie, la società ALFA dichiara di commercializzare bevande (acque) addizionate di specifici minerali in concentrato liquido e integratori alimentari a base di minerali in concentrato liquido, non destinati al consumo immediato, ma da diluire prima del consumo.
La società allega sia le schede tecniche dei prodotti, che ne descrivono anche la composizione e la destinazione d'uso, sia i relativi pareri tecnici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al fine della corretta classificazione doganale dei prodotti.
ALFA chiede se è possibile applicare l'aliquota IVA ridotta al 10% sulle sue bevande/integratori.
Sulla base di quanto dichiarato da ALFA e dell'istruttoria svolta anche attraverso i propri laboratori chimici, ADM ritiene che tutti i prodotti esaminati abbiano le caratteristiche delle preparazioni alimentari e possano essere classificati, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata 1 e 6, nell'ambito della voce 2106 della Tariffa ed in particolare al Codice NC 2106 90 92 ''Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre: altre: non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di amido o fecola.''».
Alla luce delle considerazioni svolte da ADM, si ritiene che alle cessioni dei prodotti oggetto del caso di specie possa essere applicata l'aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi del numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
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Vedi anche
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 21 agosto 2024 n. 175, ha fornito chiarimenti in tema di aliquote IVA per gli integratori alimentari.
redazione Memento
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