L'art. 283 del codice della crisi d'impresa, come da ultimo modificato dal D.Lgs.136/2024, consente al debitore, persona fisica meritevole, incapiente, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, di accedere all'esdebitazione, solo per una volta.
Il beneficio non può essere richiesto se il soggetto ha già ottenuto un'esdebitazione nei cinque anni precedenti. Inoltre, non è concesso se in passato l'esdebitazione è stata revocata o negata per condotte scorrette.
Preme precisare che il summenzionato istituto presuppone la sussistenza congiunta di due condizioni:
Gli elementi da considerare ai fini del calcolo delle “utilità rilevanti” per il debitore incapiente sono il reddito netto annuo del debitore e di quanto occorre...
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