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mercoledì 18/06/2025 • 06:00

Lavoro ADEMPIMENTI

Quattordicesima mensilità: disciplina giuridica e aspetti applicativi

I mesi di giugno e di luglio sono storicamente quelli in cui viene corrisposta la quattordicesima, peculiare forma di retribuzione differita di derivazione esclusivamente contrattuale: ricapitoliamone natura giuridica, modalità di calcolo ed erogazione, aspetti fiscali e contributivi.

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro in Latina

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  • Tempo di lettura 3 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Con l'avvicinarsi della stagione estiva, si riaccende l'attenzione sulla corresponsione della quattordicesima mensilità, istituto retributivo di derivazione contrattuale che interessa numerose categorie di lavoratori subordinati. Di seguito si fornisce il quadro sistematico della disciplina applicabile, evidenziando gli aspetti critici e le soluzioni interpretative consolidate nella prassi operativa.

Natura giuridica e fonti

La quattordicesima mensilità, talvolta denominata premio annuale, gratifica feriale o premio preferiale, rappresenta una forma di retribuzione differita la cui origine è esclusivamente contrattuale, sebbene non sia prevista da tutti i contratti collettivi. Infatti, a differenza della tredicesima mensilità, che trova fondamento legislativo (contratto collettivo nazionale dell'industria 5 agosto 1937 e DPR 1070/1960), tale istituto deriva unicamente dalla volontà delle parti sociali espressa attraverso la contrattazione collettiva nazionale o aziendale. Da ciò derivano due conseguenze immediate: da un lato, l'assenza di un diritto generalizzato per tutti i prestatori di lavoro subordinato; dall'altro, la necessità di fare riferimento alle specifiche previsioni contenute nel contratto collettivo applicabile per determinarne disciplina e modalità operative.

Periodo di maturazione e corresponsione

La fase di maturazione del diritto alla quattordicesima mensilità segue generalmente un criterio standardizzato, coincidendo con l'arco temporale compreso tra il 1° luglio di un anno e il 30 giugno dell'anno successivo. Tale periodo di riferimento è comunemente adottato dalla maggior parte dei contratti collettivi, sebbene possano rinvenirsi variazioni settoriali. L'erogazione avviene tipicamente nei mesi di giugno o luglio, in coincidenza con il periodo feriale, secondo le tempistiche specificamente indicate dalla contrattazione di categoria. La logica sottesa a tale collocazione temporale risponde all'esigenza di fornire al lavoratore una disponibilità economica aggiuntiva in prossimità delle ferie estive.

Determinazione dell'importo

La quantificazione della quattordicesima mensilità segue criteri differenziati in relazione alle modalità retributive applicate al singolo rapporto di lavoro.

Per i lavoratori con retribuzione mensile fissa, l'ammontare corrisponde generalmente a una mensilità della retribuzione globale di fatto vigente al momento dell'erogazione; nel caso di prestatori d'opera retribuiti ad ore, il calcolo viene effettuato utilizzando il divisore orario stabilito dal contratto collettivo di riferimento. Per i soggetti la cui retribuzione è costituita, in tutto o in parte, da provvigioni o percentuali, la quantificazione della quattordicesima avviene sulla base della media aritmetica degli elementi fissi e variabili percepiti nei 12 mesi antecedenti la maturazione del diritto.

Un aspetto di particolare rilevanza concerne la determinazione della base di calcolo in presenza di variazioni retributive intervenute durante il periodo di maturazione. La prassi contrattuale prevalente fa riferimento alla retribuzione in essere al 30 giugno dell'anno di corresponsione, con la conseguenza che eventuali aumenti, progressioni di carriera o riconoscimenti economici producono effetti retroattivi sull'intero periodo maturato.

Elementi retributivi computabili

La composizione della base di calcolo include generalmente i seguenti elementi:

  • retribuzione tabellare di base;
  • scatti di anzianità;
  • indennità di contingenza;
  • elemento distinto della retribuzione;
  • superminimi individuali e collettivi;
  • indennità di funzione;
  • quote aggiuntive territoriali.

Rimangono invece esclusi dal computo gli assegni per il nucleo familiare e generalmente, salvo diverse previsioni contrattuali, le gratifiche, indennità o premi erogati a titolo di riconoscimento del merito individuale o collettivo e le somme correlate all'effettiva prestazione lavorativa.

Rapporti di lavoro a tempo parziale e discontinui

Per i rapporti di lavoro caratterizzati da orario ridotto, trova applicazione il principio generale di non discriminazione, con conseguente riconoscimento del diritto alla quattordicesima mensilità in misura proporzionale all'effettiva prestazione lavorativa. Analogo criterio si applica nei casi di rapporti di durata inferiore all'anno, con corresponsione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestato. Nel computo del periodo utile, le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni vengono considerate come mese intero, salvo diverse pattuizioni della contrattazione collettiva.

Incidenza delle assenze

La valutazione dell'incidenza dei periodi di assenza sulla maturazione della quattordicesima mensilità richiede una distinzione tra assenze che mantengono il diritto alla retribuzione e quelle che ne determinano la sospensione. Sono generalmente considerati utili ai fini della maturazione:

  • malattia e infortunio, nei limiti temporali previsti contrattualmente;
  • congedi di maternità e paternità;
  • periodi di fruizione di ferie, permessi e festività;
  • riposi per allattamento;
  • permessi per donazione di sangue.

Non concorrono invece alla maturazione le assenze ingiustificate, la malattia oltre il periodo di comporto, i congedi parentali non retribuiti, le assenze non retribuite, i periodi di aspettativa senza retribuzione e le astensioni dal lavoro per sciopero.

Aspetti previdenziali

Particolare attenzione deve essere rivolta ai rapporti con gli istituti previdenziali nei casi in cui il lavoratore abbia fruito di prestazioni economiche dirette durante il periodo di maturazione. Le indennità erogate da INPS e INAIL per malattia, infortunio e maternità includono infatti la quota parte di mensilità aggiuntiva relativa al periodo coperto dall'intervento dell'ente. In sede di liquidazione della quattordicesima mensilità, il datore di lavoro deve pertanto operare le necessarie decurtazioni per evitare duplicazioni di pagamento, fermo restando l'obbligo di integrazione fino alla concorrenza del trattamento che sarebbe spettato in caso di normale prestazione lavorativa, ove previsto contrattualmente.

Regime fiscale e contributivo

Dal punto di vista tributario, la quattordicesima mensilità è qualificata come reddito da lavoro dipendente, soggetta alle medesime aliquote IRPEF applicate alla retribuzione ordinaria. Tuttavia, al momento dell'erogazione non si applicano le ordinarie detrazioni per lavoro dipendente e carichi familiari, determinando una tassazione provvisoria che sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione annuale. Sotto il profilo contributivo, l'importo è integralmente assoggettato alla contribuzione previdenziale secondo le regole ordinarie, nel mese di effettiva erogazione. È importante sottolineare che, in base alle indicazioni fornite dall'INPS, eventuali esoneri contributivi in vigore si applicano generalmente alla sola retribuzione ordinaria, rimanendo escluse le mensilità aggiuntive e i relativi ratei.

Differenze contrattuali

L'esame della contrattazione collettiva rivela significative diversificazioni settoriali quanto a modalità e tempistiche di erogazione. A titolo esemplificativo:

  • il settore del commercio prevede la corresponsione entro il primo luglio, commisurata alla retribuzione in atto al 30 giugno;
  • il comparto del turismo Confcommercio con la retribuzione del mese di luglio, nella misura di una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno;
  • l'industria alimentare la colloca nel mese di giugno, nella misura di una mensilità della retribuzione normale di fatto;
  • gli studi professionali fissano il termine al 30 giugno;
  • il comparto portuale la limita agli elementi minimi conglobati con erogazione nel mese di giugno.

Come si può notare, dall'analisi dell'istituto emerge la persistente vitalità della contrattazione collettiva. La natura prettamente contrattuale della quattordicesima mensilità, infatti, ne determina un'inevitabile frammentazione disciplinare che, lungi dal rappresentare un limite, costituisce espressione della flessibilità del sistema di relazioni industriali e richiede agli operatori un approccio che tenga conto delle specificità settoriali e delle peculiarità applicative.

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