sabato 21/06/2025 • 06:00
Non vi è alcuna manifestazione di ricchezza - che giustificherebbe, in virtù del principio costituzionale di capacità contributiva, l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa - in caso di assegnazione del credito nell'ambito di una procedura esecutiva (CGT II Lombardia 10 giugno 2025 n. 1448).
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Il caso giurisprudenziale
Una società impugnava alcuni avvisi di liquidazione dell'imposta di registro emessi a suo carico dall'Agenzia delle Entrate con applicazione dell'imposta in misura proporzionale in seguito a ordinanze di assegnazione di somme del Tribunale (ex art. 553 c.p.c.) relative a procedimenti di esecuzione mobiliare, portate alla registrazione quale assegnataria dalla medesima società. Quest'ultima contestava la ripresa fiscale contestando un'errata applicazione delle norme di riferimento (art. 8, comma 1, lett. a) e art. 6 della tariffa, parte I, allegata al testo unico di cui al DPR 131/86) in assenza di un trasferimento di ricchezza e ritenendo, invece, applicabile la tassazione fissa di euro 200 (art. 8, comma 1, lett. d).
La tesi del fisco
L'Ufficio richiamava preliminarmente le norme citate nella parte in cui viene disposto che sono soggetti ad imposta di registro «i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione» resi nelle procedure esecutive per poi osservare che, nello specifico, le ordinanze di assegnazione a favore del creditore procedente dei crediti del debitore esecutato presso terzi non si riducevano ad un mero ordine rivolto a questi ultimi di pagare al medesimo creditore una somma fino a concorrenza del credito per cui si era agito in executivis, ma comportavano il trasferimento a favo...
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Gianluca Dan
- Dottore commercialista - Revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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